05 Settembre 2024
L’art. 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è collocato nell’ambito del Libro III del codice dei contratti pubblici, volto a disciplinare l’appalto nei settori speciali.
Tale disposizione normativa non vieta in linea di principio l’ammissibilità delle offerte contenenti, per oltre il 50% del valore totale, prodotti originari di Paesi terzi, né impone alla Stazione appaltante di escludere l’operatore che presenti un’offerta così composta, ma attribuisce all’Amministrazione, sotto tale specifico profilo, un potere ampiamente discrezionale che si esercita, in particolare, nel momento in cui la stazione appaltante decida di non respingere l’offerta di prodotti extra-europei.
La stessa giurisprudenza amministrativa, interrogatasi sulla ratio dell’articolo 170 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ha chiarito che «tale disposizione è volta a garantire condizioni minime di tutela della par condicio tra le imprese che partecipano alle gare sul mercato degli appalti comunitari, con specifico riferimento ai casi in cui le forniture abbiano ad oggetto prodotti originari di paesi terzi. Si tratta pertanto di una forma specifica di tutela del generale e fondamentale principio della par condicio, che viene messo a rischio di lesione quando vengono offerti beni prodotti in paesi terzi con costi di produzione molto bassi e regole di mercato ben più competitive. Svolto tale chiarimento, deve...