DEROGABILE L’OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP OVE IL BENE/SERVIZIO SIA PRIVO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI
DEROGA OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP
DEROGABILE L’OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP OVE IL BENE/SERVIZIO SIA PRIVO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI
08 Luglio 2019
E’ possibile derogare all’obbligo di adesione alle convenzioni Consip qualora il bene o il servizio offerto non possieda i requisiti essenziali dei quali l’Amministrazione necessiti.
E’ questo quanto desumibile dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 19 giugno 2019 n. 4190.
Il principio giuridico è desunto dal comma 510 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge finanziaria per il 2016), nel quale si statuisce che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
I giudici hanno rammentato che la regola sopra esposta può trovare applicazione solo qualora la stazione appaltante riesca a dimostrare, in termini oggettivi, la mancanza di caratteristiche essenziali del bene o servizio offerto, in considerazione degli specifici bisogni dell’Ente.
Tale circostanza non risulta fondata se collegata al mantenimento della stabilità occupazionale del personale già impiegato presso la stazione appaltante attesa la presenza nella convenzione quadro della cd “clausola sociale” ex art.50 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo cui “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva stipula di due accordi quadro valevoli sul territorio regionale per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi, avente ad oggetto pure il servizio di vigilanza passiva (con portierato e accoglienza).
La Stazioneappaltante, su autorizzazione del Segretario Generale aveva disposto di procedere autonomamente all’indizione di una gara di appalto, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appellante aveva chiesto, altresì, l’accertamento e declaratoria dell'obbligo di aderire alla convenzione-accordo quadro per quanto concerneva l’appalto in questione.