La forma del contratto d’appalto dopo il correttivo e il caso dell’affidamento diretto
decreto legislativo 209/2024 – in vigore dal 31 dicembre 2024
La forma del contratto d’appalto dopo il correttivo e il caso dell’affidamento diretto
a cura di Stefano Usai
27 Gennaio 2025
Il decreto legislativo 209/2024 – in vigore dal 31 dicembre 2024 – corregge anche le disposizioni in tema di “forma” del contratto d’appalto.
Premessa
La modifica, apportata con l’articolo 6 del correttivo, in realtà sostanzia un vero e proprio chiarimento.
Nella pratica operativa – anche con pareri affrontati dal MIT (2341/2024 e -------) -, ci si è posti il problema se la previsione (per il sottosoglia) del contratto sotto forma di corrispondenza ( “secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014” come spiega l’articolo 18 del codice nell’ultima parte del suo primo comma) costituisse o meno un autentico obbligo stabilito, pertanto, a pena di illegittimità.
Nei pareri sopra richiamati, con il primo, si è evidenziato che la disposizione conteneva un autentico obbligo, con il secondo, invece, si è evidenziato che la scelta sulla forma del contratto, tutto sommato, costituiva competenza del dirigente. In realtà l’allegato I.2 assegna con l’articolo 6 detta prerogativa al RUP.
Secondo quest’ultimo quesito, il RUP – sulla base del principio del risultato – valuta quale forma, in relazione all’appalto e, soprattutto, all’importo che forma debba avere il contratto da stipulare (ovviamente sempre per iscritto).
E’ chiaro che dal tenore della disposizione (nella sua versione pregressa ante correttivo), oggettivamente, non consentiva una scelta vera e propria per il suo tono perentorio e, quindi, nella sua prescrizione di una necessaria forma semplificata per l’intero sottosoglia.
Immaginare, però e si pensi ad un appalto di lavori di centinaia di migliaia di euro, un contratto nella forma dello scambio di comunicazioni, costituisce effettivamente una eccessiva semplificazione (potrebbe risultare inadeguata persino la scrittura privata non registrata).
D’altra parte occorreva considerare anche la posizione dell’aggiudicatario che da una forma semplificata avrebbe ottenuto sicuri risparmi economici (si pensi alla questione del rogito del contratto nella forma pubblico-amministrativa e/o al contratto con atto notarile). Da qui il potenziale conflitto tra un RUP che pretende una forma “classica/sacrale” del contratto ed il disposto normativo che, in effetti, imponeva almeno nel sottosoglia forme ultrasemplificate.
Il correttivo, come anticipato, chiarisce anche questo aspetto risolvendo qualche problema al RUP ma anche agli stessi operatori.
La modifica