Principali differenze tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 102/2024
Principali differenze tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza
a cura di Adelia Mazzi
21 Ottobre 2024
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 102/2024
che il conte trasmesso dall’Ente è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.
Preliminarmente, deve rammentarsi che negli enti pubblici la gestione del denaro e dei beni è assoggettata ad un sistema di controlli rigorosi, di cui la resa del conto giudiziale costituisce un elemento fondamentale.
In tale contesto, il debito di custodia e il debito di vigilanza comportano responsabilità differenti per i soggetti interessati.
Infatti, il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni pubblici affidati ad un determinato agente contabile, incaricato della loro movimentazione (ad esempio, il magazziniere titolare di un deposito di beni dell'Ente).
Tale agente contabile è, dunque, tenuto a custodire i beni, impedendone la rimozione o la cessione, senza il supporto di adeguata documentazione giustificativa, nonché a rendicontare la propria gestione, mediante la presentazione alla Corte dei conti del conto giudiziale, che deve indicare dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita dei beni e dimostrarne la corretta amministrazione, ragion per cui, in ipotesi di ammanchi o irregolarità, l'agente con debito di custodia è personalmente responsabile, in base alle peculiari regole di contabilità, dei danni subiti dall’Amministrazione.
Il debito di vigilanza, a differenza di quello di custodia, non implica la materiale gestione dei beni; esso si configura quando un soggetto si limita a fruire dei beni per lo svolgimento delle proprie funzioni, assumendosi la responsabilità di un loro uso corretto e diligente (ad esempio, il dirigente che ha in dotazione computer e arredi per l’ufficio di pertinenza).
Il soggetto con debito di vigilanza è, quindi, tenuto ad impiegare i beni in dotazione esclusivamente per le finalità istituzionali e con la diligenza del buon padre di famiglia; deve, inoltre, redigere un inventario, avente valenza di conto amministrativo, che attesti lo stato di tali beni.
In proposito, la norma di riferimento per tale figura giuridica è l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, il quale dispone che: “Non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto".
D’altro canto, anche l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che: “I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”.
In pratica, il soggetto avente debito di vigilanza risponde in sede amministrativa di eventuali danni o mancanze dei beni assegnatigli mentre non è tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.