Acquisizione di beni al demanio pubblico da società in liquidazione giudiziale è possibile e costituisce una spesa di “investimento”
Corte dei Conti, sez. controllo della Lombardia con delibera n. 198/2024
Acquisizione di beni al demanio pubblico da società in liquidazione giudiziale è possibile e costituisce una spesa di “investimento”
a cura di Adelia Mazzi
14 Ottobre 2024
La Corte dei Conti, sez. controllo della Lombardia con delibera n. 198/2024 risponde alla possibilità da parte di ente locale di acquisire da un’asta pubblica, alcuni impianti sportivi per utilizzare le risorse di un Patto territoriale diretto a promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici in un comprensorio ricompreso in parte nel territorio comunale.
In sintesi:
- la natura giuridica e la classificazione di tali impianti tra i beni in inventario di ente;
- la facoltà e i limiti che incontra un’Amministrazione interessata nell’acquisizione di impianti sportivi con risorse disponibili.
Relativamente al primo punto, la Corte rileva che nella richiesta di parere si fa riferimento unicamente agli impianti sportivi e alle strutture connesse, senza alcuna specificazione sulla titolarità dell’area nella quale sono collocati gli impianti, verosimilmente di proprietà di privati. Il parere riguarda gli impianti e non le aree nelle quali sono collocati, ciò che richiede una breve disamina sulla loro natura giudica. L’art. 2 del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 definisce impianto sportivo la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.
Inoltre non vi sono norme - nazionali o regionali – che riservano la proprietà di impianti sportivi e attrezzature connesse agli enti pubblici, né vi sono norme generali o di dettaglio che stabiliscono che tali beni debbano essere ricompresi tra i beni demaniali non essendo menzionati nella tassativa elencazione degli artt. 822 e 825 c.c.. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale quando gli impianti sportivi sono di proprietà comunale “…appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive…” (cfr. ex multis Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; Consiglio di Stato sez. V, 3 gennaio 2024, n. 100; TAR Lombardia Milano, Sez. V, 4 gennaio 2024 n. 26; TAR Milano n. 1279 del 29 aprile 2024 afferma che non ogni impianto sportivo di proprietà pubblica diviene automaticamente destinato a pubblico servizio essendo a tal fine necessario un contratto di servizio).
I beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali, sono commerciabili, e pur gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico che possono formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato (Sezioni Unite n. 3811 del 16 febbraio 2011) Detto in altri termini l’“indisponibilità” dei beni non attiene alla loro titolarità (inalienabilità), ma alla concreta ed effettiva destinazione degli stessi ed alla “piena disponibilità” alla funzione/servizio cui sono destinati (cfr. Sez. Controllo Lombardia n. 295/2013/PAR). Gli impianti sportivi in oggetto, che rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune possono essere affidati a terzi, trattandosi di “servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)…” (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858 e 18 agosto 2021 n. 5915). Gli impianti di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili, costituendo strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc., allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico non sono classificabili come “mezzi pubblici di trasporto” (Cass. n. 4541 del 2015; Cass. n. 3733 del 2015; Cass. n. 6067 del 2017; Cass. n. 1445 del 2017 e Cass. n. 13069/2020).
Conseguentemente la Corte rileva che l’acquisizione di impianti sportivi da parte degli enti locali è possibile non essendovi espressi impedimenti normativi. L’ordinamento, infatti, non disciplina l’acquisizione di impianti sportivi mentre esistono prescrizioni sugli “impianti sportivi di quartiere”, quali opere di urbanizzazione secondaria destinate agli abitanti di una determinata zona urbana (art. 4 l. 847/1964 e s.m.i.) mentre gli impianti, in questione, di risalita (funivie, sciovie, biglietterie e strutture connesse) preordinati al funzionamento di strutture sportive (piste da sci, rifugi, etc.) sono oggetto di norme regionali e di regolamenti ministeriali per l’esercizio e la sicurezza. Valgono quindi le norme generali.
Per l’acquisto di beni, compresi quelli ricompresi nel patrimonio indisponibile, il fondamento della capacità di acquistare è rinvenibile nell’art. 11 cod. civ., a mente del quale “le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”; tale norma riconosce la piena capacità di diritto privato per le persone giuridiche pubbliche, limitabile solo se e in quanto previsto da specifiche disposizioni, soggiacendo semmai – per come si evidenzia oltre – un generale vincolo funzionale di compatibilità...