Dipendenti pubblici che utilizzano beni pubblici
Corte dei conti, sez. giurisdizionale Marche sentenza n.123/2024
Dipendenti pubblici che utilizzano beni pubblici
a cura di Adelia Mazzi
11 Novembre 2024
La Corte dei conti, sez. giurisdizionale Marche sentenza n.123/2024, afferma che la giurisprudenza ha chiarito che i dipendenti pubblici che si limitano ad utilizzare beni mobili per adempiere ai loro obblighi di servizio rispondono soltanto per mancata osservanza del debito di vigilanza; pertanto,
non può esservi inversione dell'onere della prova a loro carico in caso di furto da parte di terzi, non assumendo essi la responsabilità tipica dell'agente contabile (v. Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n. 81/1988).
Inoltre, i dipendenti pubblici che hanno in consegna beni mobili dell'Amministrazione debbono utilizzarli correttamente ed adottare tutte le cautele possibili, compatibilmente con i mezzi a disposizione, per conservarli ed evitare furti (v. Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n. 25/1990).
La Corte ribadisce che le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all'uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale bensì la redazione del conto amministrativo da trasmettere all’Ente.
Nel modello statale, estensibile agli enti locali, l’obbligo di custodia dei beni persiste sino alla loro assegnazione ai vari uffici per il relativo utilizzo. La consegna del bene dall'agente contabile con debito di custodia (ad esempio, il magazziniere) ad altro soggetto (ad esempio, il dirigente dell'ufficio utilizzatore) non comporta, tuttavia, automaticamente l'estinzione dell'obbligo di custodia, in quanto è necessario formalizzare tale..."