Mancanza del verbale di passaggio di consegne fra consegnatari
Corte dei conti Veneto Sentenza n. 38/2025
Mancanza del verbale di passaggio di consegne fra consegnatari
a cura di Adelia Mazzi
24 Febbraio 2025
La Corte dei conti del Veneto, con la sentenza n. 38/2025 rileva innanzitutto che si è di fatto verificata una “confusione di gestione” tra gli agenti effettivamente incaricati.
A tale vistosa irregolarità si accompagna quella inevitabilmente conseguente, di rilievo non solo formale, consistente nella mancanza di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali delle due distinte e successive gestioni), la cui redazione è prescritta dall’art. 26 del DPR n. 254/2002.
È quindi interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.
Secondo tale previsione di legge “in caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste”.
Il passaggio da una gestione all’altra, ove correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente così una puntuale separazione...