Chiarimenti sui cessati senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010
trasferimento gratuito contribuzioni accreditate nella Gestione Dipendenti Pubblici verso il FPLD...
Chiarimenti sui cessati senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010
a cura di Fabio Venanzi
22 Agosto 2024
Per effetto della crisi finanziaria del 2010, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 aveva abrogato – con effetto dal 31 luglio 2010 – le norme che regolavano il trasferimento gratuito delle contribuzioni accreditate nella Gestione Dipendenti Pubblici verso il FPLD dell’Assicurazione generale obbligatoria, senza oneri per gli interessati.
Con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, l’allora Inpdap aveva stabilito che gli assicurati cessati senza diritto a pensione (cioè non più in servizio) potessero presentare domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi anche oltre gli ordinari termini decadenziali (90 giorni dalla data di cessazione per le domande di riscatto e computo, ultimo giorno di servizio per le ricongiunzioni, ecc.).
Con il messaggio n. 2802 del 02 agosto 2024, l’Inps effettua alcune precisazioni.
In particolare, per gli iscritti alla CTPS ove la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps operava d’ufficio, l’Istituto precisa che l’interessato – in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento di una pensione – possa attendere la maturazione del requisito anagrafico per la vecchiaia.
Per gli iscritti alla Cpdel,Cps, Cpi e Cpug cessati senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa operava esclusivamente a domanda degli interessati. Eventuali domande di ricongiunzione, riscatto, accredito, ecc. sono ammesse esclusivamente nel rispetto dei termini decadenziali riportati nelle premesse del messaggio in commento.
Per tutti gli iscritti (CTPS, Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) cessati dal 31 luglio 2010, è confermata la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accrediti figurativi anche oltre i termini decadenziali. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti dell’assicurato.
Per quanto riguarda le domande di ricongiunzione, l’Inps precisa che l’istituto giuridico può essere attivato al ricorrere di uno dei seguenti casi:
- Con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà, cioè destinataria dei contributi;
- Senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi, a condizione di poter far valere almeno 8 anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma pensionistica in cui avviene la ricongiunzione.
Per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, l’articolo 9 della legge 08 agosto 1991 n. 274 risulta ancora vigente e prevede che, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione a carico delle predette Casse, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita:
- ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
- ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.
Conseguentemente, nei casi di domanda di ricongiunzione presentata dall’assicurato (ex iscritto CPDEL, CPS, CPI e CPUG) in costanza di iscrizione al FPLD dell’AGO, si devono osservare le limitazioni previste dal...