ASSENZE PER MALATTIE DA SARS-Cov-2 NEL PUBBLICO IMPIEGO: PERCHE’ IL TAMPONE NON FAI-DA-TE E’ ANCORA NECESSARIO MA NELL’INTERESSE NON MEDICO MA SOLO ECONOMICO PER IL DIPENDENTE.
REGIME ORDINARIO DEGLI EFFETTI DELLA MALATTIA ‘ORDINARIA’ SULLO STIPENDIO
ASSENZE PER MALATTIE DA SARS-Cov-2 NEL PUBBLICO IMPIEGO: PERCHE’ IL TAMPONE NON FAI-DA-TE E’ ANCORA NECESSARIO MA NELL’INTERESSE NON MEDICO MA SOLO ECONOMICO PER IL DIPENDENTE.
a cura di Riccardo Lasca
07 Dicembre 2023
Fortunatamente l’epidemia da SARS-Cov-2 è ufficialmente finita e non rappresenta più un pericolo pubblico; tuttavia alcune forme influenzali che colpiscono le persone hanno ancora quella esatta targa lì, che ci ha torturato dal marzo del 2020 tra vaccini e tamponi, a seconda delle scelte operate.
Oggi, paradossalmente, ammalarsi a causa del SARS-Cov-2 è conveniente dal punto di vista economico a legislazione vigente ma a condizione che tale agente patogeno sia debitamente/oggettivamente certificato da soggetto terzo ed il solo Medico curante e/o specialista non basta. Insomma, serve eccome - a tali soli fini – il tampone, anche se sgradevole, ma deve essere fatto solo presso terzi autorizzati ai sensi di legge.
Vediamo nel dettaglio la questione.
REGIME ORDINARIO DEGLI EFFETTI DELLA MALATTIA ‘ORDINARIA’ SULLO STIPENDIO
In primis come sempre le norme.
L’EX Ministro BRUNETTA volle questa norma, ancora in vigore!
“Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia (((ordinaria: a casa!))), di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei (((recte: per i soli))) primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale
con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo,
nonche' (((con esclusione))) di ogni altro trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale (((cioè non sono emolumenti accessorie quindi non vengono decurtati ex comma 1 periodo primo: precisazione aggiunta POI come dimostra la numerazione del comma: il principio di eguaglianza ex art 3 Cost. è violato!)).
(...)
6. Le disposizioni (((peggiorative))) del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. ”
Scorsero fiumi di inchiostro esplicativo, tipo (v. https://uilscuolavenezia.altervista.org/it/normativa/7093-malattia-calcolo-trattenuta-dallo-stipendio-fino-a-10-giorni.html#:~:text=La%20decurtazione%20retributiva%3A,per%20pi%C3%B9%20di%20dieci%20giorni.):
L’art. 71, primo comma, del decreto legge n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore. Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. La decurtazione retributiva: > È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno; > Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. La normativa è tuttora in vigore. La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia. |
Ma poi venne la pandemia suddetta da SARS-Cov-2 che determinò l’introduzione della seguente sensata/logica deroga alla normazione peggiorativa di cui sopra in caso di malattia (ma ordinaria!) voluta dall’ex Ministro BRUNETTA.
REGIME SPECIALE SUB SARS-Cov-2 SULLO STIPENDIO
“Art. 87 - (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Il periodo trascorso in malattia (((a casa propria))) o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e (((anche!!!))) non e' computabile ai fini del periodo di comporto. (...)”
Quindi per i dipendenti pubblici che ‘si ammalavano veramente’ - per dirla col piglio del BRUNETTA - per via di tale agente patogeno non si potevano operare le trattenute di cui sopra e neppure computare tali assenze per il conteggio pro operatività delle fasce di assenza di malattia generanti decurtazioni dello stipendio del 10%, del 50% etc. a seconda del monte complessivo su base triennale, come scritto nei CCNL. Niente non era, ma ...lo è ancora finita la pandemia??? E’ ancora in vigore oggi, a Dicembre 2023, tale norma speciale derogatoria al regime inquisitorio introdotto dall’ex Ministro Brunetta ???
Nessuna norma di legge successiva risponde al quesito e/o chiarisce e allora come è consueto nella nuova patria del soft law silente il Legislatore 1 ci pensa il legsilatore 2 con un parere (non con una Circolare !!!).
Vediamolo dal sito del Ministero della Giustizia, DAP, perché a Roma certe info girano, più che in periferia, alla luce del giorno (. https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30782:dap383895_23&catid=6&Itemid=137)
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo Ministero della Giustizia, DAP, prot. 3 ottobre 2023, n. 383895 - Assenza per malattia da Covid: vigenza articolo 87, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27
Ai Signori Direttori Generali SEDE All'Ufficio del Capo del Dipartimento |