IL WHISTLEBLOWING E LE SEGNALAZIONI ANONIME: FINALMENTE COL D.LGS. 24/2023 E’ ARRIVATA LA DISCIPLINA DELLA EVENTUALE CONVERSIONE DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA DA “ORDINARIA” (o DENUNCIA) A “WHISTLEBLOWING”
IL WHISTLEBLOWING E LE SEGNALAZIONI ANONIME: FINALMENTE COL D.LGS. 24/2023 E’ ARRIVATA LA DISCIPLINA DELLA EVENTUALE CONVERSIONE DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA DA “ORDINARIA” (o DENUNCIA) A “WHISTLEBLOWING”
Un gran passo in avanti: utilissimo che garantisce al 100% davvero il dipendente pubblico segnalante! Ma ne è a conoscenza?
05 Settembre 2023
La rilevantissima novità di cui al titolo non è stata colta da nessun Autore al momento: vogliamo approfondire meglio ed informare in merito i milioni di dipendenti pubblici e non solo?
Che il whistleblowing sia una MISURA anticorruttiva non c’è alcun dubbio ed è noto a tutti i dipendenti pubblici, addetti ai lavori in materia o no: ne parlano tutti i PPNNAA approvati dall’Anac dal 2013 ad oggi. Tale è definito anche da qualunque PTPCT di qualunque PA italiana oggi trasfuso in specifica sezione del cd. PIAO: cercare e leggere per credere!
Ora col D.Lgs. 24/2024 è meravigliosamente data all’art. 2 comma 1 lett. g) la nozione di chi è o meglio che cosa materialmente fa il SEGNALANTE, cosa esattamente s-e-g-n-a-l-a: “g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;”. Addirittura ivi la lettera g) dice pure che : “c) «segnalazione» o «segnalare»: (((è)) la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;”
Bene, segnala il SEGNALANTE segnala, in qualche modo, una VIOLAZIONE e ...di che? Parimenti sempre all’art. 2 cit. comma 1 lett. a) il Legislatore delegato sviscera minuziosamente tutte le ipotesi di violazione così:
“a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità[1] dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in (((lo stesso art. 1 recita “...violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.”) (((insomma VIOLAZIONI DI NORME DISCIPLINANTI MATERIE/PROCEDIMENTI/FATTI/ATTI))):
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);”.
Abbiamo una mappa generale d’orientamento! Prima l’art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) taceva! Ora, post D.Lgs. 24/2023, detto art. 54bis è stato sostituito da ben 25 articoli: è il minimo che ci aspettavamo! Per la cronaca: l’art. 54bis del TUPI è stato abrogato[2] = ELIMINIAMONE IL RICHIAMO NELLA SPECIFICA INFORMATIVA PRIVACY EX GDPR che le LLGG Anac ex Delibera 311/2023 ci ricorda di aggiornare e proporre costantemente agli utilizzatori di tale misura pro anticorruzione !
Che il segnalante abbia diritto, nell’ambito della procedura (istruttoria) di whistleblowing alla RISERVATEZZA SULLA SUA IDENTITA’ (non all’anonimato come impropriamente taluno scrive, ANAC inclusa) sta scritto all’art. 12 comma 2:
“2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
Ora la questione è: il segnalante, ovviamente non in forma orale de visu (in presenza fisica in loco), ma in forma scritta poteva sub art. 54bis TUPI ed ora sub D.Lgs. 24/2023 può procedere in MODO ANONIMO? E la PA ricevente la (non segnalazione ma) denuncia anonima che deve fare ?
Allora, vigente l’art. 54bis del TUPI, introdotto dalla L. 190/2012, silente sulla questione, l’ANAC ebbe a scrivere quanto segue nel 2015 in specifiche Linee Guida:
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” che a commento dell’art. 54Bis del TUPI scrive al § 2 quanto segue:
“2. Distinzione tra segnalazione anonima (((di un segnalante))) e riservatezza dell’identità del segnalante (((identificato))).
Per quanto riguarda la definizione della nozione di «dipendente pubblico che segnala illeciti», occorre rifarsi alla ratio della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Per questa ragione, l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone all’amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona.
A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità.
Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile (((ANONIMO))). In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.
Resta comunque fermo, come anche previsto nell’attuale PNA[3], in particolare nel § B.12.1, che l’Autorità prende (((DEVE PRENDERE))) in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti Linee guida.
In altre parole, le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell’A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.
Si ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.
Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. L’obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti. La norma contenuta nell’art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.
La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all’A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria e (((ma))) consente all’amministrazione o all’A.N.AC. di svolgere (((tempestivamente))) le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l’efficacia.”.
Vediamo allora questo § B.12.1 del PNA 2013 – Allegato 1 recante “ALLEGATO 1 Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione ”:
B.12.1 Anonimato. ...................................………............................................................................ 56
B.12.1Anonimato.
(pag. 56)
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:
> consenso del segnalante;
> la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare;
> la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
La tutela dell’anonimato* (((*errato: è tutela della riservatezza sub specie identità personale!!!))) prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima (((ovvio che l’anonimato è altra cosa/aspetto!!!))). La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.
Resta fermo restando che l’amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
(pag. 57)
Le disposizioni a tutela dell’anonimato (((recte: riservatezza))) e di esclusione dell’accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. ”.
Successivamente NULLA, ma i precedenti PPNNA ove trattano aspetti non ri-trattati o ri-disciplinati dai successivi sopravvivono sicché ad es. ex pluribus al sequente link si legge in sede di PTPCT 2022-2024 correttamente quanto segue:
“La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. Pertanto, in ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo e sono tenuti ad applicare con puntualità e precisione le seguenti prescrizioni applicando i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013: (((con riproduzione integrale del suddetto § B.12.1, che qui interessa))).
Le PPAA precisavano nel 2014 sino al PTPCT 2023-2025 ad es. quanto segue correttamente:
“La maggioranza dei campi non sono obbligatori ma la loro compilazione costituisce un prezioso aiuto all’attività del RPCT avverso le condotte illecite, in quanto l’omessa indicazione degli elementi sopra descritti non comporta automaticamente l’improcedibilità delle operazioni di gestione della segnalazione ma costituisce evidente elemento di ostacolo per le medesime.
Si precisa che le segnalazioni trasmesse in forma anonima, ovvero senza l’indicazione delle generalità, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 54bis del D. Lgs. n. 165 del 2001. Ciò comporta che laddove l’identità del segnalante anonimo dovesse essere rivelata, esso non potrà godere delle forme di maggiore tutela di legge (meglio descritte al punto. 7). Tuttavia, in ossequio al PNA 2019-2021, il RPCT potrà tenere in considerazione le segnalazioni anonime con le medesime modalità di cui alla presente procedura, laddove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.”
Ebbene, con il D.Lgs. 24/2023 la normazione è cambiata, le segnalazioni anonime si possono fare, eccome, anche se servono alcuni chiarimenti che la stessa ANAC fornisce, ma solo intra Piattaforma web, però e non senza qualche contraddizione. Ma errare è umano ! Vediamo meglio come e dove in appresso
Invero, aprendo il seguente link che conduce al sito dell’ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing ed andando in fondo alla pagina si arriva alle seguenti informazioni e link ulteriore:
Istruzioni per l'uso
- È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link
- Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Info: ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
Clikkandovi sopra si apre la Piattaforma Anac che gestisce il cd. CANALE ESTERNO di ricezione delle segnalazioni da parte dell’ANAC da platea di segnalanti extra suoi dipendenti/collaboratori/fornitori e superata - compilandola - la 1^ pagina recante le 4 condioni possibili (almeno una deve ricorrere) si aprono ben 9 pagine: ebbene, nonostante in apertura della Piattaforma ci sia scritta l’Avvertenza che segue (ex GDPR è una vera e propria INFORMATIVA !!!) sulla possibile comunicazione a terzi del nome e cognome del segnalante
Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023
Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’ANAC provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’ANAC è tenuta a fornire tale indicazione.
si apprende - chi scrive senza stupore: perché coretto in punto di diritto !!! - che il segnalante il proprio nome e cognome può anche non darli all’ANAC e quindi ad es. la Magistratura contabile cui l’ANAC può girare la segnalazione ‘dettagliata’ neppure, ma il PM erariale terrà in considerazione eccome se c’è fumus damni !!! Invero, dopo aver specifico ad es. SETTORE PUBBLICO e aver risposto un SI e tre NO sulla pagina predetta condizionante, risulta la seguente opzione alla pagina 7 (apribile direttamente senza passare per le precedenti!) intestata esattamente “Identità”:
e se si sceglie l’opzione “NO” la Piattaforma procede così dando al seguente ‘parziale’ informazione sulle SEGNALAZIONI ANONIME, QUINDI POSSIBILI:
Si ricorda che i dati identificativi sono segretati. Le segnalazioni eventualmente presentate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie, non potendo essere equiparate a segnalazioni di denuncia.
Vuoi fornire le tue informazioni identificative?
Perché ‘parziale’? Semplice! Certissimamente che “Le segnalazioni eventualmente presentate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie, non potendo essere equiparate a segnalazioni di denuncia.” (((cioè tecnicamente non WHISTLEBLOWING))))” ma l’ANAC dovrebbe anche scrivere pro segnalante anonimo che l’art. 16 del D.Lgs. 24/2023 ha innovativamente stabilito quanto segue:
“Articolo 16 Condizioni per la protezione della persona segnalante
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.”.
Insomma IN TAL CASO IL DENUNCIANTE ANONIMO DIVENTA EX POST UN WHISTLEBLOWER, con tutte le maggiori garanzie ex ante di essere però rimasto anonimo!!! Non piace tale modalità? Pazienza, è legale !
Perchè l’ANAC in sede di informazioni generali sulle nività portate dal D.Lgs. 24/2023 rivolte ai più tace su portata ed effetti di tale comma 4 e quindi tale eventualità, pienamente legittima?
Mentre la stessa ANAC in sede tecnica nelle LLGG ex Delib. 311/2023 addirittura precisa correttamente che tale tutela ex post non si ha solo in caso di “segnalazione” anonima ma anche di “divulgazione” pubblica anonima, ecco come a pag. 46/90: “Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.
Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l’identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima (cfr. § 2.2 della presente parte) e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l’identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.”. Chiaro ???!!!
Un consiglio, allora, agli addetti ai lavori pro Anticorruzione e Trasparenza V-E-R-E ed EFFICACI DAVVERO: non tacete sul punto nel dare le complete informazioni ai Vs. potenziali whistleblowers !!! Spiegate anche la possibilità della MERA DENUNCIA ANONIMA con eventuale successiva trasformazione da mero denunciante anonimo a whistleblower e quindi con – ex post - piene garanzie alle condizioni di legge !!! E’ possibile ed è innegabile: LO CERTIFICA / AFFERMA LA STESSA PIATTAFORMA DELL’ANAC. Nulla di strano o illegale. Strano è che non se ne dia compiuta informativa al potenziale utente in sede di info generali sul proprio sito web.
Inutile dire che anche la piattaforma web intra ciascuna PA deve essere redatta esattamente come quella dell’ANAC anche per il rispetto dell’art. 16 comma 4 appena citato e quindi avere l’esatta opzione pro INDENTITA’ FORNITA O FORMA ANONIMA di cui alla suindicata pagina o foglio 7 della Piattaforma ANAC.
Lo stesso, per coerenza e per assenza di giustificazione contraria, deve avvenire per il modulo cartaceo che la PA predispone per la denuncia ed inoltro della segnalazione (mera denuncia se anonima) in modalità cartacea. Molte PA hanno piattaforma web simile all’ANAC, con tanto di opzione pro anonimato in senso stretto e tecnico del denunciante ma poi sul modello caratceo dimenticano tale opzione: una grave incongruenza o meglio ...illegittimità.
Difficile concepire ed attuare modalità pro anonimato nella segnalazione orale de visu (in presenza fisica in loco)! Mentre per via oral-telefonica si può alterare la voce con appositi strumenti/mezzi. Ma attenzione sull’uso del telefono: molti telefoni pubblici dotati di display identificano visualizzando il numero fisso o di cellulare (mobile) chiamante !!!
Sopra la situazione in punto di diritto (anche in passato) e di fatto presso l’ANAC stando alla PIATTAFORMA ANAC pro gestione cd. canale esterno (dell’ANAC) di ricezione delle segnalazioni dai potenziali milioni di segnalanti.
In sede di LL.GG. 2023 ex Delibera n. 311/2023 invero l’ANAC, scrive quanto segue e a non diverse conclusioni ed osservazioni da quelle sopra riportate si deve pervenire: se l’ANAC stessa (il controllore! Ma anche PA essa stessa) ha ritenuto doveroso procedere come sopra perché un altra PA non dovrebbe fare lo stesso ?
“(pag. 33/90)
2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.
I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.
Lesegnalazionianonime |
|
L. n. 179/2017 – LLGG 469/2021 |