PENSIONATI ESTERNI ASSUNTI EX ART. 90 D.LGS. 267/2000: QUID JURIS AL 2025 :
QUALI CAUTELE PER LO STATUS DI DIPENDENTE PUBBLICO?
PENSIONATI ESTERNI ASSUNTI EX ART. 90 D.LGS. 267/2000: QUID JURIS AL 2025 :
INCARICABILI? A QUALI CONDIZIONI? CON QUALI MANSIONI E CON QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO?
03 Febbraio 2025
Sommario:
00 - IL CASO CONCRETO CHE SI PONE: LA QUESTIONE.
01 - L’OSMOSI NORMATIVA TRA ART ART. 9 CO. DEL DL 95/2012 E L’ART. 90 TUAL, AL DI LA’ DEL MERO DETTATO LETTERALE DELLE NORME: W LA RATIO LEGIS !
02 - NEL MERITO DELLA QUESTIONE, CALATA IN TUTTO IL CONTESTO NORMATIVO DEL PUBBLICO IMPIEGO, CCNL INCLUSO.
03 - CONCLUDENDO DUNQUE SUL QUESITO POSTO.
04 - SUGGERIMENTI DA SEGUIRE DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SU INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ASSUNTI IN STAFF EX ART. 90 TUAL CON QUALUNQUE RUOLO: DAL CAPO DI GABINETTO AL PORTABORSE.
* * *
00 – IL CASO CONCRETO CHE SI PONE: LA QUESTIONE.
Questione gestional-organizzativa interessante e di estremo interesse per i Sindaci di EE.LL. ma anche per i Dirigenti/Segretari Generali f.f. dirigenziali che redigono atti e firmano contratti (attività gestionali precluse al politico!): incaricato esterno, fiduciario,ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 (TUAL), PENSIONATO e magari anche laureato: come e a quali condizioni può lavorare in staff ad es. al Sindaco nel 2025 (siamo a fine gennaio) ?
L’interesse della questione è dato dal fatto che il quesito comporta l’applicazione contestuale di due norme interferenti, interferenza che a primo avviso taluno potrebbe escludere: l’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 5 comma 9 del vigente DL 95/2012, alla luce anche delle successive modificazioni ed integrazioni derogatorie - anche ab externo dall’originaria previsione normativa: così malamente !!! - dettate poi dal Legislatore alle suddette distinte previsioni sino a tutto il 2023.
01 – L’OSMOSI NORMATIVA TRA ART ART. 9 CO. DEL DL 95/2012 E L’ART. 90 TUAL, AL DI LA’ DEL MERO DETTATO LETTERALE DELLE NORME. W LA RATIO LEGIS !
In merito all’asserita (in titolo di §) osmosi debbonsi qui ricordare subito in apertura due Circolari del DFP., datate ma validissime e precorritrici di novità legislative a chirimento pervenute dopo 10 anni (!!!):
- la prima del 4 dicembre 2014, n. 6 specifica chiaramente quanto segue e vale ancora oggi “la disciplina in esame (((art. 9 comma 5 DL 9/2012))) pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev. del 10 settembre 2014). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale”.
La predetta circolare ha, altresì, precisato che, ai fini dell’applicazione dei divieti (palesemente comunque dettati sia per lavori autonomi che per lavori alle dipendenze cd. subordinati) “occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico. In essa si puntualizza, inoltre, che “in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici”;
- la successiva circolare 10 novembre 2015, n. 4, che mira espressamente ad integrare le indicazioni della precedente circolare, specifica, invece, che il divieto posto dall’art. 9 del D.L. n. 95 del 2012“riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuitiai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici”.
Le due circolari, come evidenziato dal parere reso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione n. 27/2016/PAR, non sono antitetiche ma si integrano tra loro, in quanto la seconda “si limita a specificare come tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall’art. 90 TUEL (e non solo). Ciò non implica il divieto generale di stipulare contratti con personale in quiescenza ai sensi della disposizione appena menzionata, bensì, - e più semplicemente - chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell’art. 90 TUEL sia possibile, nell’ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi (((remunerati)))a soggetti già pensionati.”. (((ciò però sino ad ante deroghe )))
Sia detto subito: quanto sopra precisato dal DFP tra il 2014 ed il 2015 è sì utilissimo quanto all’osmosi tra dette due norme ma è valido nello specifico – quanto alr egime speciale – dell’incaricabilità (latu sensu a questo punto) del cittadino in pensione ad opera di una PA: invero, come si dirà infra, post art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105 per i pensionati così limitati (discriminati?Non pare stando alla Gr. della Corte Costituzionale!) nei rapporti con le PP.AA. arriva una contro-deroga (che allevia la discriminazione quali soggetti incaricabili) notevole anche se applicabile solo ai collaboratori...diciamo al vertice: ad es. per il cd. CAPO DI GABINETTO.
Sia detto subito: in ordine al perimetro di ciò che rientra e che non rientra nel perimetro delle ATTIVITA’ DI STUDIO E CONSULENZA la Gr. della Corte dei Conti e le Circolari del DFP da sempre usano come bussola di orientamento la datata, ma ancora valida oggi, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n.6/20051, ovvero:
- vi rientrano tutte quelle attività esterne che producono alla PA acquisente prestazioni ad acquisizione DISCREZIONALE con funzioni meramente rafforzative (non sostitutive: per esternalizzazione, ergo appalti di servizi anche intellettuali, anche se resi da persona giuridica); qualche stimato Autore le definisce, a ragione, PRESTAZIONI INTERMEDIE rispetto all’operato/mission della PA;
- non vi rientrano gli appalti di servizi, anche se di natura intellettuale e quindi in sostanza le acquisizioni in esternalizzazione; né vi rientrano le prestazioni, anche intellettuali rese puntualmente da persone fisiche esterne alla PA (contratto di prestazione d’opera) per attività obbligatorie per legge, cioè che la PA DEVE PORRE IN ESSERE PER LEGGE, quali ad esempio l’attività di difesa in giudizio per agire o resistere (in assenza di Avvocatura interna, cioè pubblica, beninteso!) ovvero di formazione obbligatoria (es. per Anticorruzione, Trasparenza, sicurezza sul lavoro, Crediti formativi annuali obbligatori per esercitare intra e per la PA attività di professione protetta: es. Avvocato, Ingegnere, Psicologo, etc.), a condizione che la PA non abbia alle dipendenze formatori ad hoc (cioè per ogni specifica branca della formazione obbligatoria ex lege: cosa poco conveniente sul piano economico, salvo che per i Ministeri forse !!!); qualche stimato Autore le definisce, a ragione, PRESTAZIONI FINALI rispetto all’operato/mission della PA.
Beninteso: nell’uno e nell’altro caso la PA può andare (acquistare) all’esterno solo nel rigoroso rispetto del cd. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA (che il legislatore ha declinato in precisi atti endoprocedimentali: v. art. 7 comma 6 ss. del D.Lgs. 165/2001 ad esempio) (sub)corollario del principio di ECONOMICITA’ che a sua volta è corollario del PRINCIPIO DI BUONA ANDAMENTO (quello in fondo del buon padre di famiglia: che risparmia e non sperpera !!!) di cui all’art. 97 Cost.: 74 anni di giurisprudenza giuscontabile insegnano questo, casomai non ve ne siate accorti! Insomma: non è che l’avvio di una procedura di gara aperta per la stipula di una appalto con correlata spesa di denaro pubblico è sempre un lasciapassare dinanzi alle indagini del PM erariale: chiaro?! Leggere l’art. 72 dell’attuale Codice appalti (D.Lgs. 36/2023) per credere!!!
Ciò chiarito e mandato a memoria, si può procedere ad esaminare la questione interessante posta.
02 – NEL MERITO DELLA QUESTIONE, CALATA IN TUTTO IL CONTESTO NORMATIVO DEL PUBBLICO IMPIEGO, CCNL INCLUSO.
Quindi a giudizio dello scrivente, vista tutta la vigente - allo stato - suddetta distinta normazione afferente e convergente (come sopra certificato dal DFP) sul caso concreto prospettato dal quesito, inclusa quella attienente allo status di dipendente pubblico (lavoratore subordinato) - atteso che tale è o meglio diventa chi dall’esetrno del ruolo organico della PA viene assunto a termine e art. 90 TUAL - devesi procedere in punto di diritto alle seguenti verifiche, valutazioni ed affermazioni:
- a priori devesi verificare ex art. 90 TUAL (vedi allegato file testo normativo) se il RUOS dell’E.L. preveda Ufficio in staff al Sindaco: NB il RUOS vigente ante incarico deve averlo istituito e non dicre che ‘è possibile istituirlo’ o locuzioni similari (es. ‘possono essere istututi uffici in staff’ non aventi alcun reale effetto costitutivo (esigono invero/rimandano ad ulterore delibera di Giunta che deve istituirlo !!! La lingua italiana è chiara in tal caso: il regolamento ha solo previsto la possibilità, non l’istituzione.) con copia/incolla dell’espressione normativa dell’art. 90 TUAL (“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori,”)!!!
- ex art. 90 TUAL (vedi allegato file testo normativo) il lavoratore esterno deve di regola essere assunto quale lavoratore subordinato a termine applicando ad esso i CC.CC.NN.L Funzioni Locali (vedi Tabellare da cat A a D CCNL Personale Comparto // vedi Tabellare + almeno minimo RETR di POSIZIONE CCNL Dirigente – questione a sé il TRATTAMENTO ACCESSORIO, vedi infra !!!))): vietati altri tipi di rapporto. Attenzione: anche se detto pensionato è lareato (o meno) esso NON POTRA’ MAI SVOLGERE NE’ PER PREVISIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE NE’ DE FACTO ATTIVITA’ GESTIONALE sussistendo e comma 1ter art. 90 cit “ il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale”. Di norma, gli incarichi ex art. 90 TUAL a soggetti esterni non possono essere conferiti a titolo gratuito: la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 11/20173 ha chiarito che questo principio si applica in via ordinaria e le deroghe sono possibili solo nei casi in cui ciò è espressamente previsto dalla legge.
INOLTRE:
> se ad es. detto lavoratoreassumendo a termine (assumerà comunque lo status di pubblico dipendente a tutti gli effetti),è/versa in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 60 ss del DPR 3/1957 (es. è amministratore delegato di una società) può essere assunto solo in part-time max 50%: v. art. 53 comma 1 D.Lgs. 165/2001 “1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (…)”. Quindi se ad es. è laureato potrà essere inquadrato come D/1 al 50% dello stupendio tabellare. Però attenzione: né il D.Lgs. 165/2001 né il CCNL della Dirigenza degli EE.LL. prevede la possibilità di assumere (di ruolo o a termine) un Dirigente in regime di part-time4 e comunque stando al Conto Annuale delle PP.AA. basato sul modello del MEF devesi rilevare come a pag. 441 della Circolare MEF su Conto annuale 2024 sta scritto: “Part-time: La disciplina del lavoro a tempo parziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stabilita dai contratti collettivi di lavoro sulla base delle disposizioni di carattere generale che regolano la materia.” e allo stato l’art. 69 vigente del CCNL Dirigenza FFLL 17.12.2020 al comma 3 periodo II recita “Resta ferma la generale disapplicazione, per tutti gli altri dirigenti, delle previgenti disposizioni in materia di regime di impegno ridotto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL.”. Quindi è pacifico che ai sensi della contrattazione collettiva nazionale della Dirigenza degli EE.LL. allo stato vigente nel 2025 non è possibile assumere un Dirigente part-time, neppure e art. 90 D.Lgs. 267/2000.
Se proprio, poi, per ragioni di apicalità o di gerarchia si vuole assumere il CAPO DI GABINETTO e art. 90 TUAL in qualifica dirigenziale ma applicando il part-time al 50 per aggirare legalmente situazioni di incompatibilità del prescelto (speriamo con laurea !), invocando il rinvio del Tupi alle norme sull’imprese e al codice civile, allora:
- per evitare la nullità civilistica di tale contratto si osservi alla lettera le indicazioni della Sent. Cass. Civile sez. lavoro 01/09/2008 n. 22003 citata in nota n. 4, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro a impegno ridotto del 50%;
- quanto al trattamento economico tabellare e accessorio fisso (retribuzione di posizione) e accessorio (retribuzione di risultato: ove non si opti per l’unico emolumento), una volta individuati i compensi pieni spettanti li si riduca tutti del 50% esatto, per evitare di incorrere in danno erariale.
Il risultato finale di tale operazione per detto Dirigente part-time al 50% sarà di poco superiore (in ciò - in tale delta - l’unica ipotesi residuale di danno erariale per contratto part-time contra CCNL Dirigenza) al compenso di un Capo di Gabinetto laureato assunto in Cat. D1 più unico emolumento. Vale la pena rischiare ???
E attenzione, da DFP parere DFP-0018602-P-22/03/2021 a firma del Dott. R. Sisti (v. https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-04-2021/parere-sul-conferimento-dell%E2%80%99incarico-di-capo-di-gabinetto-del Parere sul conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco all’ex Segretario Generale del comune in quiescenza) si evince che se in concreto le funzioni sono da CAPO di GABINETTO, inquadrare il laaureato in Cat. C non è una buona soluzione (anche per eventuali contenziosi civili): “Ebbene, le funzioni assegnate al Capo di Gabinetto di codesto ente comunale, per come esposte nel quesito, sembrerebbero configurare, in concreto, l’esercizio di una vera e propria funzione direttiva e di coordinamento all’interno dell’ente. con particolare riferimento all’attribuzione del potere di elaborare atti programmatici.
Conseguentemente, la fattispecie in esame – considerata l’attribuzione dell’incarico a un soggetto che ha svolto in passato, prima del collocamento in quiescenza, le funzioni di segretario generale dell’ente e valutato l’elevato profilo della prestazione professionale richiesta, non corrispondente alle mansioni ascritte dal CCNL all’interno della categoria C - sembra connotata da elementi tali da porla in termini elusivi rispetto al descritto quadro normativo.”. Insomma: evitiamo furbate amministrative dalle gambe corte e cedevoli in aule giudiziare (civili questa volta) !!!
Sul punto del regime del part-time al 50% devesi altresì ed infine precisare che se detto part-time al 50% elide ex lege la sussistenza di conflitto di interessi specifico basato sulla validità/utilità della prestazione lavorativa resa al 50% da soggetto distratto/assorbito da altro lavoro/professione/attività, RESTA COMUNQUE DA VERIFICARE IN CONCRETO LA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AL MEDESIMO PER LA/LE ALTRA/E ATTIVITA’ SVOLTE (si prenda il caso il cui la società diretta è in causa con l’Ente locale o altre situazioni analoghe): situazione che ove sussistente, analogamente alle attività cd. libere (v. art 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001) preclude alla PA l’assunzione come preclude al dipendnete assunto di svolgere de facto le cd attività libere (in astratto: non necessitano di autorizzazione della PA), pena procedimento disciplinare e sanzione.
> ex art. 5 comma 9 DL 95/2012 vigente (vedi allegato file testo normativo), norma interferente (cfr. CDC Sez. Controllo Lombardia n. 162/2022 v. in allegato file) il pensionato così reclutato in staff (lavoratore subordinato al 50%) in detto, pre-istituito (!!!), Ufficio in staff al Sindaco, non potrà non solo svolgere attività gestionale ex art. 90 TUAL ma neppure occuparsi dell’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza: quindi potrà fare mere mansioni materiali quali il portaborse del Sindaco, il tenere aggiornata la rubrica del Sindaco, il telefonista del Sindaco, redigere testi scritti digitali (in files) per il Sindaco e poco altro ma sempre su questa ‘lunghezza d’onda professionale’, anche se in genrale con detto art. 90 il legislatore ha stabilito che le attività di questi uffici sono di supporto all’organo di governo nello svolgimento dei suoi compiti, che ricordiamo essere di indirizzo e controllo politico amministrativo : insomma per il caso del pensionato in staff c’è una deroga o una limitazione per dette attività esigibili e tale deroga non può non incidere sulla remunerazione correlata.
Mi spiego meglio. Si rifletta, se ad es. il pensionato, laureato, viene inquadro in Cat. D, anche se al 50% e come tale pagato a metà, chi garantisce che tale stipendio mensile non sia reputato da un PM contabile un danno erariale per l’espletamento delle suddette uniche ‘basse’ attività’ uniche espletabili ex art. 90 TUAL da un cittadino in quiescenza (di qualunque tipo: ex dipendente pubblico ma anche ex professionista, v. parere DFP ). Esse, invero, sono pacificamente esigibili ex CCNL anche anche da un mero dipendetne di Cat. B ??? Il possesso della Laurea non dà diritto ex CCNL ad essere inquadrati in Cat. D !!! Chi e perché, sapendo tutto ciò, ha inquadro il pensionato laureato in Cat. D? Potrebbe essere chiamato a pagare: sarà il Sindaco o un Dirigente?
Recentissimamente la Corte dei Conti Lazio sezione Controllo in delibera n. 80/2024) rileva come “Nelle pronunzie più recenti la Corte dei conti ha circoscritto il divieto (((di cui all’art. 5 comma 9 DL 95/2012: norma eccezionale perché limitante diritti ciivili))) agli incarichi di studio e di consulenza ex art. 5 comma 9 DL 95/2012 (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ex art. 12 preleggi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc.” (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023). Nella stessa ottica, la medesima Sezione regionale di controllo del Lazio, con deliberazione n. 133 del 2023, ha concluso che il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012), evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 esattamente:
- [A]quella ex art. 2–bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 “5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;
- [B] quella ex art. 3-bis del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 “1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi [retribuiti], con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. ”;
- [C] quella ex art. 10, commi 1 e 2 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 “1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza[da almeno due anni] incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (1) .
1-bis. (….)
2. Al personale di cui al comma 1 ((( e pare parimenti sino al 31.12.2026!?))) possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 85, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31”;
- [D] quella ex art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105 “3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli (((= AI SOLI INCARICHI))) incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (((= MINISTRI; Sindaco; Assessori.))) nonché agli incarichi dei relativi vice (((VICE MINISTRI)))impegnati nella cura delle attività di vice Ministridotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4896