IL TRASFERIMENTO DEI GENITORI PUBBLICI DIPENDENTI CON FIGLI PICCOLI
disposizioni del d.lgs. n. 151/2001
IL TRASFERIMENTO DEI GENITORI PUBBLICI DIPENDENTI CON FIGLI PICCOLI
a cura di Arturo Bianco
08 Luglio 2024
Le disposizioni del d.lgs. n. 151/2001 sul diritto al trasferimento in una sede vicina a quelle in cui il coniuge svolge la sua attività lavorativa per i dipendenti che hanno bambini inferiori a 3 anni va esteso come avvicinamento al luogo di residenza.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconoscono il diritto dei genitori dipendenti pubblici con figli di età inferiore a 3 anni di vedersi trasferiti nell’amministrazione più vicina al luogo in cui viene fissata la residenza, oltre che nel luogo in cui presta la propria attività lavorativa l’altro coniuge. E’ questo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2024.
La sentenza stabilisce“ l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.
La disposizione stabilisce che “il dipendente può essere assegnato a richiesta, per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. L’assegnazione è subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, salvo motivato dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitato a casi o esigenze eccezionali, da comunicare all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
LE MOTIVAZIONI
La prima considerazione, di carattere generale, è la seguente: “le scelte del legislatore concernenti i criteri selettivi per il riconoscimento di benefici pubblici devono essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza. Ciò è stato affermato anche in relazione a disposizioni che...