Lascito testamentario di immobili al comune con vincolo di destinazione d’uso
lascito testamentario di immobili
Lascito testamentario di immobili al comune con vincolo di destinazione d’uso
Il vincolo valere solo entro precisi limiti temporali
12 Febbraio 2024
Nel caso di lascito testamentario di immobili a favore di una pubblica amministrazione con un vincolo di destinazione d’uso, tale vincolo è valido purché contenuto entro specifici limiti temporali.
Non risulta, pertanto, possibile, senza vincoli temporali, destinare, ad es. un palazzo ceduto ad una p.a. con il vincolo di destinarlo a mostre di belle arti, a tempo indefinito, impedendo alla stessa di poterlo alienare a terzi che potranno utilizzarlo per le finalità ritenute più opportune.
La previsione contenuta nell’art. 1379 c.c. e le pronunce giurisprudenziali riguardanti tale disposizione
In via preliminare, va puntualizzato che l’art. 1379 del cc rubricato “divieto di alienazione”, dispone che “Il divieto di alienazione stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti”.
Tale norma è espressione di un principio di portata generale, applicabile anche a clausole contenenti un vincolo di destinazione che “se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà” (si veda Cass. Civ. nn. 3082/1990 e 12769/199).
Su questo argomento, poi, la dottrina ha avuto di chiarire (si veda E. Mandelli, “Il divieto di alienazione e la sua attuale portata”) che “Se, infatti, i privati fossero lasciati arbitri, per soddisfare un proprio interesse, pure di natura morale e – come nel caso di specie – altruistico (in linea di principio “apprezzabile”), di vincolare, a tempo indeterminato, un bene alla destinazione voluta, ne deriverebbe la possibilità di creare, con un atto di autonomia negoziale , vincoli di indisponibilità ad efficacia reale, e per l’effetto, vincoli d’incommerciabilità obiettiva del bene stesso, in palese ed assoluta violazione di quel principio della libera disponibilità e trasferibilità dei beni, che costituisce, come detto, oltrechè principio ispiratore dell’art. 1378 cc, uno dei capisaldi del nostro sistema positivo, che non può essere “obliterato” dalla semplice presenza di un interesse privato”.
Applicabilità del principio delineato ai testamenti
Precisato quanto sopra in ordine alla portata di carattere generale del principio contenuto nell’art. 1379 cc, va ora esaminata la questione dell’applicabilità dello stesso, oltre che ai contratti in generale, anche – ed in particolare- ai testamenti.
Una risposta affermativa a...