Occupazione senza titolo di bene demaniale
Occupazione senza titolo di bene demaniale
Periodo di prescrizione
26 Febbraio 2024
Una questione di una certa rilevanza riguarda il caso di occupazione senza titolo di un bene demaniale.
La domanda da porsi per poter recuperare i canoni concessori non percepiti è se il termine di prescrizione sia decennale o quinquennale.
La risposta è molto importante, perché da questa risposta dipendono le azioni che una P.A. potrà mettere in campo a tutela dei propri diritti patrimoniali da far valere.
Come vedremo di seguito, l’aspetto dirimente è se l’occupazione sine titulo sia conseguente alla scadenza di un precedente titolo concessorio (non rinnovato) o se l’occupazione sia stata effettuata in assenza di un pregresso titolo concessorio.
Le pronunce giurisprudenziali
Per chiarire la questione, è necessario cominciare ad effettuare l’analisi della giurisprudenza sull’argomento.
Secondo la Cassazione civile sez. unite n. 12313 del 18/11/1992 “La persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario dopo la scadenza della concessione legittima la p. a. ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà – senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela di cui pure è titolare – con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria, presso la quale l’amministrazione stessa può altresì esercitare l’azione di arricchimento indebito ex art. 2041 c.c. al fine di ottenere un indennizzo adeguato. Il relativo diritto, attesa tale natura della prestazione, non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione ed è pertanto soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale.
Altra pronuncia è quella del Tribunale, sez. I di Messina, sentenza 27/01/2007, ove viene precisato che “In tema di occupazione abusiva di suolo demaniale, nel caso in cui il danno consista nel non poter godere di un immobile e ritrarne i relativi frutti, il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui l’occupazione impedisce al proprietario di produrre e far propri i frutti. L’azione può essere perciò esercitata immediatamente, a misura che il danno si verifica e, conseguentemente, la prescrizione decorre giorno per giorno dopo cinque anni da quando ogni successiva frazione di danno si produce.
Rilevante è anche la sentenza del Tribunale di Cosenza, sentenza n. 2265/2021, ove viene puntualizzato che “…….il termine di prescrizione nel caso in esame, in cui la pretesa di pagamento trae origine da un’occupazione sine tituloe pertanto da un fatto rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., è quello quinquennale previsto all’art. 2947 c.c. ……E’ pertanto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte opponente..”.
Ancora, secondo la sentenza della Cassazione civile, sez. 3^ n. 16564/2022, “..in caso di occupazione abusiva, il diritto ad essere risarcito del danno subito per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione...