Il vincolo autostradale è assoluto e inderogabile
Il vincolo autostradale è assoluto e inderogabile
Il vincolo autostradale è assoluto e inderogabile
04 Luglio 2024
Sulla natura e la ratio del vincolo autostradale, la giurisprudenza è concorde nel ritenerlo assoluto e inderogabile, in quanto non meramente volto a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione.
Segnatamente, il Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2501) ha ritenuto che il citato vincolo di inedificabilità […] si traduce in un divieto assoluto di edificazione, ragion per cui è pertinente il richiamo alla previsione di cui all’art. 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il quale non prevede la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore all’esecuzione (mentre non trova applicazione l’art. 32 della stessa legge, in base al quale è ammissibile la sanatoria, anche tramite silenzio-assenso, per le opere insistenti su aree vincolate dopo l’esecuzione).
La predetta disposizione trova continuità normativa nei limiti di edificazione - da rispettare tanto fuori del centro abitato che nell’ambito di quest’ultimo - introdotti dal Nuovo codice della strada e dal suo regolamento di attuazione: segnatamente, l’art. 28 del D.P.R. n. 495 del 1992, nel disciplinare le “fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati”, fissa il limite di metri 30 per le strade di tipo A, cioè per le autostrade (come definite dall’art. 2 del codice della strada).
Ancora, si è condivisibilmente affermato sul punto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2019, n. 7572) che il divieto di costruzione non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed all’incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi alla presenza di costruzioni. Pertanto, le distanze previste vanno...