Una tenda con tensostruttura al servizio di un ristorante non è una mera pergotenda liberamente installabile
Una tenda con tensostruttura al servizio di un ristorante non è una mera pergotenda liberamente...
Una tenda con tensostruttura al servizio di un ristorante non è una mera pergotenda liberamente installabile
06 Febbraio 2025
Non è una pergotenda liberamente installabile una tenda retraibile per ombreggiare una parte del cortile di pertinenza di un ristorante, avente dimensioni di circa 15,55 m x 2,55 m e un’altezza variabile da 2,45 m a 3,25 m e costituita da “1) Tenda scorrevole in plastica; 2) Porta con intelaiatura in plastica priva di serratura con apertura a ventaglio; 3) Recinzione lignea costituita da bancali posizionati in verticale; 4) Tensostruttura in alluminio fissata al suolo e imbullonata al fabbricato”.
La configurazione strutturale del manufatto e la sua destinazione a esigenze permanenti nel tempo non consentono di qualificarlo come un’opera precaria rientrante nell’edilizia libera, ma ne subordinano la realizzazione all’acquisizione di un permesso di costruire, considerato anche il collegamento funzionale con l’attività di ristorazione svolta nei locali dell’immobile cui accede.
Con riguardo all’asserita precarietà del bene, poi, ciò che rileva non sono le sue caratteristiche strutturali, quanto piuttosto la destinazione funzionale impressa al medesimo, ossia l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo, anche di carattere periodico; il manufatto in questione non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto e reiterato nel tempo, ovvero allo svolgimento di un’attività commerciale, e pertanto rientra nel novero delle nuove costruzioni (cfr. Consiglio di Stato, II, 15 marzo 2024, n. 2503).
Secondo la consolidata giurisprudenza, «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante» (Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; altresì, VI, 5 luglio 2024, n. 5977; VI, 4 marzo 2024, n. 2086; VI, 27 maggio 2021, n. 4096; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 dicembre 2021, n. 2837; II, 21 luglio 2020, n. 1394; II, 18 giugno 2019, n. 1408; II, 4 luglio 2019, n. 1529; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655).