Gestione impianti sportivi comunali
le assegnazioni dovrebbero essere giustificate da un interesse costituzionale
Gestione impianti sportivi comunali
Corte dei conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 251/2024/PAR del 17 dicembre 2024
16 Gennaio 2025
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha reso parere sulla questione prospettata dal Comune di Monte Cremasco (CR), circa l’affidamento in gestione senza corrispettivo del centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica al fine di favorirne l’uso da parte della popolazione locale.
La Sezione offre una ampia disamina sulle modalità di assegnazione dell’impianto sportivo pubblico senza corrispettivo ad un soggetto qualificato, in deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, se motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (promozione dello sport – art. 33 Cost., ultimo comma).
È quindi rimessa al comune la valutazione se affidare – tramite procedura concorrenziale – la struttura ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 (recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) oppure, ricorrendone i presupposti, stipulando una convenzione con un Ente del Terzo settore se più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56 del Codice del Terzo settore – d.lgs. n. 117/2017). In ogni caso, la futura convenzione dovrà prevedere in dettaglio le rispettive obbligazioni e la rendicontazione periodica.
In merito alle spese di gestione si evidenzia inoltre che le disposizioni pubblicistiche (art. 71, d.lgs. n. 117/2017) e civilistiche (art. 1808 c.c.) pongono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il “subaffitto” della struttura, lo svolgimento di servizi a domanda individuale, nonché la concessione di “un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e...