24 Marzo 2025
Quanto ai limiti entro i quali è riconosciuta alla commissione giudicatrice la possibilità di introdurre dei sub-criteri e sub-punteggi, nell’ambito di ciascun criterio stabilito dal bando di gara, si può utilmente richiamare, oltre alla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (per tutte si vedano sezione quinta, 6 maggio 2015, n. 2267; id., 22 gennaio 2020, n. 532), anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che da tempo ha affermato che non è contrario al diritto europeo sulle procedure di affidamento di contratti pubblici l’operato di una commissione di gara che abbia introdotto coefficienti di ponderazione dei sub-criteri di valutazione delle offerte non previsti nel bando, anche dopo la presentazione delle offerte (e purché non siano state ancora aperte), quando tali sub-pesi o sub-punteggi siano «corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti» (sentenza 14 luglio 2016, nella causa C-6/15, punto 26). Secondo il giudice europeo la legittimità di questa operazione è condizionata dal rispetto di alcune condizioni, consistenti in particolare nell’impossibilità di modificare...