11 Settembre 2024
La facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico – professionale ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara, è stabilita dall'attuale codice dei contratti in linea di continuità con il codice previgente (cfr. art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016),
All'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1048); tale esercizio di discrezionalità è stato ritenuto compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e...