29 Aprile 2024
Come noto, il tema della distinzione tra varianti al progetto esecutivo a base di gara (inammissibili) e proposte migliorative (consentite) è stato indagato in giurisprudenza, configurando le varianti in termini di aliud pro alio, ovverossia di modifiche che alterino la tipologia, la struttura e la funzione del progetto, non limitandosi a introdurre migliorie, consistenti in soluzioni tecniche lasciate aperte all’apporto del concorrente, per rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 3/8/2023 n. 7499, p. 6.7).
Il discrimine tra le due ipotesi deve essere colto in un “punto di rottura”, individuabile nel momento in cui sia oltrepassato il limite della capacità del concorrente di prospettare soluzioni migliori da quelle individuate nel progetto a base di gara, finendo per non corrispondere più alle sue caratteristiche per tipologia, struttura e funzione (arg. da Cons. Stato, cit).
La tipologia del progetto è declinabile a seconda della diversa connotazione dei lavori (edili, stradali, ferroviari, marittimi, ecc.) ed è coincidente con l’oggetto dell’appalto
E’ rinvenibile una variante non consentita allorquando siano introdotte modifiche che, sul piano degli illustrati connotati dell’opera programmata e del progetto posto a base di gara, nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto e, per l’appunto, si risolvano in un aliud pro alio.
In ogni altro caso, la possibilità di introdurre soluzioni migliorative è non solo ammessa ma è anzi favorita.
Invero, il ricorso al criterio dell’offerta...