13 Gennaio 2025
Per la Stazione Appaltante non vi è un obbligo, ma solo la facoltà di procedere ad una puntuale specificazione dei criteri generali attraverso l’individuazione già nella lex specialis di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi, come si ricava dall’art. 108, comma 7, del vigente D. Lgs. 36/2023 e, prima di esso, anche dall’art. 83, c. 4, del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/10/2020, n. 6380: “Nelle gare pubbliche la previsione di sub-criteri o sub-punteggi risulta indicata come mera facoltà riservata alla stazione appaltante all'art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; ne deriva che il mancato esercizio di detta facoltà non può costituire, in sé, indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara”. Nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 08/11/2023, n. 2580 T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/07/2021, n. 4583; T.A.R. Veneto, Sez. III, 15/09/2020, n. 811).
Ciò incide, però, sull’onere di motivazione della commissione giudicatrice, che, in assenza nella lex specialis di gara di una dettagliata e specifica articolazione di tali voci, sottovoci e relativi punteggi, non può dirsi soddisfatto con la mera espressione del punteggio numerico, perché, appunto, da esso non è chiaramente evincibile quale sia stato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua attribuzione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/05/2024, n. 4410: “Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e...