Accesso agli atti nelle procedure di gara da verificare con rigore
T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I nella sentenza 3 settembre 2024 n. 249.
Accesso agli atti nelle procedure di gara da verificare con rigore
L’istanza deve essere “funzionale” alla difesa in giudizio
16 Settembre 2024
La richiesta di accedere alla documentazione di gara (e all’offerta) da parte della seconda classificata deve essere funzionale alla difesa in giudizio e ciò deve essere dimostrato dall’operatore economico istante e parallelamente accertato dalla stazione appaltante.
E’, pertanto, richiesto un certo rigore nella verifica che sussista un nesso di utilità della documentazione richiesta per la tutela in giudizio di posizione giuridiche. E’ tuttavia evidente che, pur al fine di evitare abusi, non si può giungere a pretendere che la richiedente illustri le censure che intende formulare, prima ancora di venire a conoscenza della documentazione.
Gli aspetti sono stati delineati dal T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I nella sentenza 3 settembre 2024 n. 249.
Il caso trattato
Nel caso esaminato dai giudici una stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare.
L’operatore economico, poi ricorrente, si era classificato al secondo posto.
L’impresa aveva, dunque, chiesto di accedere ai seguenti documenti:
1) tutti i verbali di gara inerenti le sedute pubbliche e riservate;
2) tutta la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico risultato aggiudicatario ed ogni eventuale altra documentazione richiamata nei documenti suddetti e/o appartenente al medesimo procedimento;
3) copia integrale e priva di omissis dell’offerta tecnica ed economica presentate dall’operatore economico risultato aggiudicatario;
4) giustificazione all’offerta finalizzata alla verifica dell’anomalia dell’offerta ed eventuale altra documentazione richiamata nei documenti suddetti e/o appartenente al medesimo procedimento presentate dal 1° in graduatoria.
La stazione appaltante, al fine di tutelare i segreti tecnico-commerciali dell’aggiudicataria, limitava l’accesso con riferimento all’offerta tecnica e alle giustificazioni rese per la verifica di anomalia.
A seguito del suddetto accesso parziale, l’impresa seconda classificata presentava ricorso.
I principi in materia di accesso nelle procedure d’appalto
I giudici hanno evidenziato che, in caso di istanza di accesso agli atti, la stazione appaltante deve preliminarmente accertare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta oggetto dell'istanza di accesso e, in caso positivo, accertare altresì se l'istanza stessa sia funzionale alla difesa in giudizio degli interessi del concorrente non aggiudicatario, ex lege prevalenti rispetto alle opposte ragioni di riservatezza (si veda T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 1185).
Per evitare che l’interesse...