Errata indicazione del costo del personale
T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza n. 803 del 3 marzo 2025.
Errata indicazione del costo del personale
L’errore è soccorribile
17 Marzo 2025
L’errata indicazione dei costi del personale costituisce un errore emendabile con il soccorso istruttorio.
Nel caso specifico, l’errore riguardava l’omissione dei decimali: il costo indicato era pari ad € 25,575, invece che 25.575,00.
Lo ha chiarito il T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza n. 803 del 3 marzo 2025.
Il caso esaminato
Una Stazione Appaltante aveva bandito una gara per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.
Alla procedura avevano preso parte quattro operatori economici, tra i quali la ricorrente, la quale aveva proposto un ribasso interessante, indicando, però, al contempo, nella colonna del documento di offerta dedicata al costo della manodopera, la cifra in Euro “25,575”
L’impresa veniva pertanto esclusa dalla procedura per incongruità dei costi del personale.
La medesima presentava ricorso, invocando il soccorso istruttorio.
I principi espressi dalla giurisprudenza
I giudici hanno sottolineato che per radicato e condiviso orientamento, l’errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, può essere emendato d’ufficio dalla stazione appaltante negli stretti limiti in cui l’errore sia percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà chiaramente riconoscibile (si veda Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034).
Più nel dettaglio: occorre che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta e senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno assunto.
Deve pertanto trattarsi di un mero refuso, univocamente percepibile come tale ovvero come il portato di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, dovendo escludersi che rilevi come espediente volto a un’indebita manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.
È stato precisato, peraltro, che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (si veda Cons. Stato, sez. III, 28/5/2014 n. 1487).