Eterointegrazione della lex specialis di gara
A rammentarlo è il T.A.R. Puglia Lecce sez. II, sentenza n. 386/2024.
Eterointegrazione della lex specialis di gara
Le disposizioni di cui agli art. 94 e 95 integrano di diritto i bandi/lettere d’invito
23 Aprile 2024
Le cause di esclusione individuate dal Codice degli Appalti - in particolare agli artt. 94 e 95 - “integrano di diritto i bandi e le lettere di invito” (art. 10, 2° comma, D. Lgs. n. 36/2023, il quale espressamente dispone: “2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”).
A rammentarlo è il T.A.R. Puglia Lecce sez. II, sentenza n. 386/2024.
Il caso affrontato
Un operatore economico, quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) proponeva ricorso per l’annullamento degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e lavori di infrastrutture per la riqualificazione del trasporto pubblico urbano.
In particolare, veniva contestata l’esclusione dalla procedura, disposta dalla stazione appaltante sulla base dell’asserito mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti dal bando di gara.
La ricorrente aveva sostenuto, in via principale, che la stazione appaltante avesse erroneamente interpretato le norme in materia di qualificazione SOA, avuto riguardo all’art. 2, comma 5, dell’Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che l’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente fissato in € 20.658.000,00.
La ricorrente aveva evidenziato di essere in possesso di qualificazione SOA in OG3 per la classifica illimitata VIII, e di aver allegato la prescritta cifra di affari, quale requisito ulteriore richiesto dalla suddetta disposizione normativa per gli appalti di importo superiore a € 20.658.000,00; assumeva conseguentemente di avere titolo alla partecipazione alla procedura, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I., parimenti in possesso (tra le altre) di qualificazione SOA in OG3 per la Classifica VIII.
Pertanto, la ricorrente si riteneva pienamente ed ampiamente qualificata per l’intero appalto, senza necessità di partecipare in ATI o di suddividere l’importo della categoria OG3 tra i componenti del RTI.
I principi generali espressi dai giudici
Il Collegio ha sottolineato che le cause di esclusione individuate dal Codice degli appalti - in particolare agli artt. 94 e 95 - “integrano di diritto i bandi e le lettere di invito” (art. 10, 2° comma, D. Lgs. n. 36/2023); esse rispondono ad un interesse pubblico primario e, quindi, la loro operatività non può essere lasciata alle scelte discrezionali delle singole stazioni appaltanti.
La suddetta...