Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice quale strumento volto a contrastare inutili formalismi
T.A.R. Lazio Roma sez. V, nella sentenza 17/10/2024 n. 18000.
Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice quale strumento volto a contrastare inutili formalismi
Tuttavia, il soccorso istruttorio non deve portare mai alla violazione della par condicio fra concorrenti
18 Novembre 2024
Nella gestione delle gare pubbliche è sempre necessario attribuire rilevanza alla sostanza invece che alla forma.
Il soccorso istruttorio risponde anche al conseguimento del principio di risultato.
E’ per questo che nel nuovo Codice è stato implementato l’istituto giuridico del soccorso istruttorio, sviluppandone ulteriori forme e modalità.
Tuttavia, l’invito alla integrazione non deve mai dare luogo ad una palese violazione del principio della par condicio.
Il soccorso istruttorio non può essere, infatti, ammesso per sanare l’offerta; in questi casi, infatti, il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti implica che ciascuno debba sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
Lo ha puntualizzato il T.A.R. Lazio Roma sez. V, nella sentenza 17/10/2024 n. 18000.
Il caso trattato
Nell’ambito di lavori finanziati con il fondo PNRR un concorrente si era collocato al secondo posto.
L’impresa proponeva ricorso avverso le risultanze della gara, sostenendo che, per mero errore nel caricamento dell’offerta tecnica sulla piattaforma telematica usata dalla S.A., aveva allegato una certificazione SA 8000 scaduta in luogo di un’altra analoga perfettamente valida, di cui risultava essere in possesso, con la conseguenza che tale carenza sarebbe stata soccorribile mediante l’istituto del soccorso istruttorio, il quale – laddove correttamente esperito – avrebbe condotto all’attribuzione del punteggio premiale previsto nel disciplinare di gara.
Allo stesso modo, anche la certificazione sulla parità di genere non era stata prodotta a corredo dell’offerta, ma anche questa, secondo la ricorrente, sarebbe stata soccorribile.
Le indicazioni del Collegio
I giudici hanno affermato che l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (si veda l’art. 6 della legge n. 241/1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati.
Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis legge n. 241/1990) – ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici: il quale vi dedica (a differenza del Codice previgente, che lo disciplina a margine dei criteri di selezione delle offerte: cfr. art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50/2016), una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36/2023) superando talune incertezze maturate nella prassi operativa.
Pertanto, utilizzando tale disposto normativo in chiave teleologica ed in funzione esegetica dell’art. 83 comma 9 d.l.gs. 50 del 2016, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza 21 agosto 2023 n. 7870, è possibile distinguere tra:
a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo...