Irrilevante la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto
Anac parere Deliberazione n. 410/2024.
Irrilevante la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto
L’affidamento diretto non si trasforma in una procedura di gara
21 Ottobre 2024
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Questa è la conclusione alla quale è pervenuta l’Anac nel parere espresso con Deliberazione n. 410/2024.
Il caso esaminato
Nel caso specifico, un operatore economico aveva chiesto all’Autority di esprimere un parere in merito alla legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico in violazione dei principi di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del vigente d.lgs 36/23.
L’impresa contestava la asserita procedimentalizzazione dell’affidamento diretto poiché il procedimento posto in essere dalla stazione appaltante si basava sull’esame contestuale di una molteplicità di preventivi, preceduta dalla indicazione di specifici criteri per individuare la proposta più rispondente alle esigenze della stazione appaltante.
Il riscontro dell’Autorità
L’ANAC non ha accolto i rilievi della ditta.
In particolare, le doglianze relative alle modalità di presentazione dell’offerta non avevano determinato alcuna violazione della disciplina di riferimento (riguardante l’affidamento diretto), né della lex specialis, laddove peraltro l’espressione “offerta” non veniva affatto utilizzata dalla stazione appaltante, la quale aveva preferito l’utilizzo del termine “preventivo”.
Sulla scorta di ciò, l’”Avviso inerente il confronto dei preventivi” pubblicato dal Comune, previa precisazione che “non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito”, stabiliva come unico limite procedurale quello dell’invio degli anzidetti preventivi entro e non oltre le ore 12.00 del 27.5.2024, derivandone che non poteva operare, nemmeno per auto-vincolo imposto dalla stazione appaltante, alcun ulteriore obbligo relativo alle modalità di partecipazione, salvo, come detto, quella della tempestività.
Allo stesso tempo, premesso che nell’avviso pubblico era previsto che il preventivo doveva essere presentato nei termini contestualmente alla domanda di partecipazione, nella determina di affidamento si chiariva che il RUP, scaricati ed esaminati attentamente tutti i documenti presenti in...