La consultazione preliminare di mercato
T.A.R. Lombardia, sez. In. 843/2025
La consultazione preliminare di mercato
Strumento importante per impostare una gara
07 Aprile 2025
La consultazione preliminare di mercato costituisce un importante strumento a disposizione delle amministrazioni per poter “costruire” gli elementi che comporranno l’appalto da mettere a gara.
Una recente sentenza ha fissato i “binari” entro i quali detto istituto normativo opera.
La sentenza in questione è quella del T.A.R. Lombardia, sez. In. 843/2025.
La consultazione preliminare
La consultazione preliminare di mercato costituisce uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici interessati nello specifico settore di mercato al fine di acquisire le disponibilità degli operatori economici ad essere invitati all’affidamento del contratto.
Più precisamente, si tratta di una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, avente come scopo quello di permettere all’amministrazione di acquisire quelle informazioni di cui è carente per giungere ad una migliore consapevolezza relativamente alle disponibilità e conoscenze degli operatori economici rispetto a determinati beni o servizi.
Prima di essere previsto all’interno del codice dei contratti, l’istituto costituiva un modus operandi piuttosto diffuso tra le pubbliche amministrazioni, in quanto permetteva loro di abbassare il rischio di gare deserte, di conoscere meglio il mercato e di ridurre le asimmetrie informative.
Attualmente, l’istituto giuridico trova collocazione nell’art. 77 e 78 del d.lgs. 36/2023.
L’art. 77 stabilisce:
“1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.”
Invece, l’art. 78, rubricato “Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti”, stabilisce che:
“1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.
2. Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a 10 dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.
3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112”.
Il caso trattato nella pronuncia del T.A.R. Lombardia