L’aggiudicazione senza verifica preventiva dei requisiti dopo il correttivo al codice dei contratti
decreto legislativo 209/2024
L’aggiudicazione senza verifica preventiva dei requisiti dopo il correttivo al codice dei contratti
a cura di Stefano Usai
10 Febbraio 2025
Il decreto legislativo 209/2024 – correttivo del codice dei contratti – risponde, invero in modo parziale rispetto alle richieste prospettate anche dall’ANAC, alle esigenze manifestate da parte dei RUP di soluzione delle problematiche che, spesso, sorgono nella fase di verifica dei requisiti per il tramite del fascicolo virtuale degli operatori economici.
In questo senso, l’art. 31 del correttivo introduce un comma 3-bis nell’articolo 99 che consente, in modo limitato, di evitare un allungamento dei tempi (rispetto alla necessità di giungere tempestivamente all’aggiudicazione che, esige, la previa verifica positiva sul possesso dei requisiti) e di disporre una “aggiudicazione eccezionale” nelle more del completamento delle verifiche nel caso in cui questo risultino, oggettivamente, impossibili per un malfunzionamento del fascicolo richiamato (a causa dei non perfetti meccanismi di interoperabilità tra sistemi).
La nuova previsione
Si è anticipato che la nuova disposizione viene incontro, ma in modo parziale, alle esigenze prospettate dall’ANAC. L’ANAC ha evidenziato che innanzi alle difficoltà di acquisire in tempi rapidi contezza sul possesso dei requisiti del potenziale aggiudicatario, i RUP si muovo in modo differente.
In alcuni casi, il RUP prosegue con l’aggiudicazione – nonostante la non completa verifica dei requisiti apponendo una clausola di risoluzione espressa del successivo contratto. In altri casi, i RUP preferiscono attendere.
I comportamenti istruttori richiamati devono ritenersi, in ogni caso, non congrui da qui la richiesta di un intervento (l’ANAC suggeriva di introdurre forme di silenzio assenso che non sono state accolte dal legislatore).
La nuova prerogativa di una “aggiudicazione straordinaria” è in realtà abbastanza limitata su casi specifici.
Ciò emerge chiaramente dall’inizio del primo periodo in cui si spiega che “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace (…)”.
L’ambito di azione del RUP – oltre ad altre richieste “legittimanti” -, come si può notare è abbastanza contingentato visto che occorre certificare un malfunzionamento non anche un semplice lasso temporale eccessivo. Il malfunzionamento, inoltre, deve essere tale da determinare il superamento dei trenta giorni dalla trasmissione della proposta di aggiudicazione (dall’organo valutatore al RUP visto che questo predisporrà una proposta di aggiudicazione per il proprio dirigente/responsabile del servizio solo dopo aver verificato i requisiti).
Sembra, la previsione, una mera ipotesi di scuola in cui – anche senza norma – probabilmente, ogni RUP avrebbe comunque deciso di proseguire con la procedura (in ossequio al principio del risultato cautelandosi evidentemente con l’apposizione di clausole risolutive espresse non ritenute congrue dall’ANAC ma, invece, accettabile...