Le piattaforme di approvvigionamento digitale possono sostituire il Mepa
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2961 del 29 ottobre 2024.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale possono sostituire il Mepa
I chiarimenti del Ministero delle infrastrutture dei trasporti
07 Novembre 2024
L’obbligo imposto dalla legge finanziaria 296/2006 di utilizzare la piattaforma Mepa o i sistemi telematici di approvvigionamento per gli appalti di forniture e servizi di valore pari o superiore ad euro 5.000 può essere tranquillamente soddisfatto con l’utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, previste dall’art. 25 del d.lgs. 36/2023.
La puntualizzazione è stata fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2961 del 29 ottobre 2024.
Secondo il Ministero, le PAD soddisfano i requisiti previsti dal legislatore, entrando a far parte dei sistemi telematici messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, di cui all’art. 1, co. 450 della citata legge 296/2006.
La ricostruzione normativa
Per comprendere meglio la questione è opportuno effettuare una ricostruzione della normativa che disciplina la materia.
In primo luogo, si rammenta che l’art. 1, c. 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006 stabilisce: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
Come noto, l’art. 48 del Codice dei contratti precisa che la normativa delle leggi finanziarie di spending review (come il citato arti 1, co. 450) non è stata spazzata via dal nuovo Codice dei contratti.
Più precisamente, l’art. 48, co. 3 del d.lgs. 36/2023 prevede, per il sotto soglia, che: “3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.
Ma la disposizione appena esaminata e relativa al sotto soglia, non è l’unica presente nel nuovo Codice che conferma la vigenza di siffatta normativa.
Infatti, rinveniamo anche che l’art. 62 del medesimo Codice, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, stabilisce espressamente che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.