L’individuazione di un RUP esterno alla stazione appaltante dopo il correttivo
decreto legislativo – il c.d. correttivo del codice dei contratti – 209/2024
L’individuazione di un RUP esterno alla stazione appaltante dopo il correttivo
a cura di Stefano Usai
20 Gennaio 2025
Il decreto legislativo – il c.d. correttivo del codice dei contratti – 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024 (stesso giorno di pubblicazione), modifica con il suo articolo 4 l’articolo 15 ovvero la disposizione dedicata al RUP.
L’articolo 15, come noto, non è una semplice riproduzione dell’articolo 31 del pregresso codice ma è disposizione – per certi versi -, inedita almeno nella parte in cui si affranca il responsabile unico del progetto dalla legge 241/90.
Una “presa di distanza”, fortemente voluta dagli estensori del codice per far emergere che il “dominus” delle procedure di selezione - proprio perché è tale – non è un mero responsabile del procedimento ma un soggetto che si occupa di più procedimenti con poteri decisori (si pensi alla prerogativa delle esclusioni chiarita ora nell’allegato I.2).
Il RUP, pertanto, è una figura intermedia tra il responsabile del procedimento classico (di cui alla legge 241/90) ed il dirigente/responsabile del servizio (nel caso in cui, ovviamente, con questo non coincida).
L’allegato I.2 (anch’esso adeguato dal correttivo), poi, completa la disciplina della figura in parola con l’indicazione dei requisiti e dei compiti (principali), con la precisazione ricorrente secondo cui ove non disposto (o stabilito) diversamente i compiti nell’attività contrattuale sono di pertinenza/prerogativa del RUP.
La modifica dell’articolo 15
L’aspetto che qui interessa trattare, come anticipato, riguarda il solo innesto di un ulteriore periodo al comma 2 dell’articolo 15.
Nel dettaglio, l’art. 4 del correttivo prevede testualmente che “All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.»”.
La disposizione deve essere configurata come aggiuntiva/integrativa delle possibilità delle stazioni appaltanti considerato che rimangono in vigore le possibilità di nominare, in qualità di RUP, anche soggetti privi dei requisiti.
Il comma 3, infatti, dell’articolo 2 dell’allegato I.2 spiega (dal suo quarto periodo) che nei casi in cui non siano presenti soggetti con requisiti, “la stazione appaltante (nda in realtà il dirigente/responsabile del servizi...