L’inversione procedimentale nel nuovo codice spiegata dal MIT
parere del 18 luglio 2024 n. 2615
L’inversione procedimentale nel nuovo codice spiegata dal MIT
a cura di Stefano Usai
02 Settembre 2024
Con il recente parere del 18 luglio 2024 n. 2615, l’ufficio di supporto del MIT fornisce la corretta interpretazione dell’inversione procedimentale disciplinata nel comma 3 dell’articolo 107 del nuovo codice.
Il comma in argomento chiarisce che “Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”.
I quesiti
In relazione alla fattispecie in parola l’ente istante pone all’ufficio di supporto i seguenti quesiti:
- se sia conforme “alla normativa sui contratti pubblici, l'applicazione anche nel caso delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del citato Decreto”;
- se l’inversione procedimentale possa essere applicata tanto “nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa”
- che cosa si intenda per “verifica di idoneità degli offerenti” ed in particolare se questa fase – successiva all’apertura delle offerte - riguardi “il solo scrutinio della "documentazione amministrativa" richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.); oppure “il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.)”.
- ultimo quesito posto è se nel procedimento debba ritenersi necessario procedere con la verifica “dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti” oppure del solo aggiudicatario. Questo, evidentemente, “per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali”.
Le risposte
La prima puntualizzazione del MIT è che, con il nuovo codice, gli estensori hanno deciso di generalizzare la portata dell’inversione procedimentale a differenza del pregresso codice.
Inizialmente, infatti, l’inversione è stata stabilita, si potrebbe dire, in via sperimentale per i soli appalti speciali ed estesa, transitoriamente, anche agli appalti ordinari.