Non soccorribile il mancato impegno sulla parità di genere e l’inclusione lavorativa
Esclusione dalla gara
Non soccorribile il mancato impegno sulla parità di genere e l’inclusione lavorativa
T.A.R. Lecce, sentenza n. 750 del 2024
25 Luglio 2024
Il concorrente non può essere ammesso a sanare l’assenza delle dichiarazioni d’impegno di cui all’art. 102 del d.lgs. 36/2023 concernenti la parità di genere e l’inclusione lavorativa.
Pertanto, chi non fornisce tali dichiarazioni è fuori dalla gara.
Le precisazioni sono state fornite dal T.A.R. Lecce, sentenza n. 750 del 2024.
Le previsioni contenute nell’art. 102 del Codice
Il Codice dei contrati, all’art. 102, comma 1, (rubricato “Impegni dell’operatore economico”) stabilisce che nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, devono richiedere agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Il comma 2 precisa che, ai fini sopra descritti, l’operatore economico deve indicare nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante deve verificare l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110 (verifica di anomalia dell’offerta), solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.
Il caso in esame
Nel caso esaminato una Provincia aveva indetto una procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione.
Un concorrente impugnava la propria esclusione dalla gara.
Il provvedimento impugnato recava la seguente motivazione: “non è stata prodotta la dichiarazione richiesta al punto 7 di pag. 9 del bando di gara relativa alle modalità con le quali l’impresa intende adempiere gli impegni di cui all’art. 102, co.1 del D.lgs. 36/2023 lett. a), b) e c)”.
Il bando, oltre a prescrivere che i concorrenti dovevano rendere le dichiarazioni di cui alle citate lettere, prevedeva che l’eventuale incompletezza della suddetta dichiarazione sarebbe stata oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 comma 3 lett. a) del Codice, mentre l’omessa allegazione della suddetta dichiarazione avrebbe comportato l’esclusione della gara.
La indicazione delle modalità per attuare quanto previsto dall’art. 102, co. 1