Regole per la nomina del RUP
parere di ANAC n. 57/2024
Regole per la nomina del RUP
Sono rimesse al “modello organizzativo” della stazione appaltante
02 Dicembre 2024
Le regole per disporre la nomina del RUP (e del Responsabile di fase) della stazione appaltante sono rimesse ai “modelli organizzativi” decisi dalla stazione medesima.
Queste le indicazioni che sono fornite nel parere di ANAC n. 57/2024
La questione posta
Nel caso sottoposto all’attenzione di ANAC, una stazione appaltante chiedeva di chiarire se nel nuovo assetto normativo di settore, sussistano preclusioni all’adozione di atti amministrativi generali di organizzazione interna volti all’individuazione delle figure del RUP e dei Responsabili di fase, in capo a funzionari o dirigenti tecnici piuttosto che amministrativi. Inoltre, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti di professionalità richiesti dal Codice, se sussista una casistica per cui i ruoli di RUP e di Responsabile di fase siano necessariamente, preferibilmente o per mera opportunità, da assegnare a specifiche tipologie di professionalità.
La disciplina generale
L’Autorità ha rammentato che il nuovo Codice ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del suo ruolo nell’ambito dei contratti pubblici, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico “di progetto” e non più di “procedimento”, come nel previgente assetto recato dal d.lgs. 50/2016.
Si introduce, in tal modo, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico (in tal senso, Relazione Illustrativa del Codice).
Quanto sopra emerge chiaramente dall’esame dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023 il quale, dopo aver stabilito al comma 1 che nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, la stazione appaltante nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice, aggiunge al comma 2 che il Rup è nominato “tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento”.
Il comma 5, specifica inoltre che il RUP deve assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi”.
L’individuazione dei soggetti da nominare ed i relativi requisiti
L’art. 2 del predetto Allegato stabilisce che il RUP è individuato, nel rispetto dell’art. 15 e dell’Allegato medesimo, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale e svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
Secondo il comma 3, “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione...