Se alla gara partecipa il consorzio e la consorziata non designata
Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 3/2025.
Se alla gara partecipa il consorzio e la consorziata non designata
Non sussiste collegamento sostanziale
03 Febbraio 2025
Non ricorre alcun collegamento sostanziale, né vi è la riconducibilità all’unicità del centro decisionale quando un consorzio stabile e la sua consorziata, non designata per l’esecuzione dell’appalto, partecipano alla gara d’appalto.
In questo caso l’esclusione non è legittima.
Queste le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 3/2025.
La vicenda
In una gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere di difesa idraulica, venivano proposti due ricorsi (principale ed incidentale,) con i quali erano stati contestati, con reciproche censure formulate da due operatori economici, cause di esclusione dall’appalto fondate sull’assenza dei requisiti per l’affidamento, idonee ad incidere sull’esito della gara.
In particolare, uno dei ricorrenti contestava l’omessa dichiarazione di una consorziata in merito all’appartenenza ad un consorzio che aveva partecipato alla medesima competizione.
Il giudice di prime cure accoglieva entrambi i ricorsi, i quali si fondavano, come detto, su censure reciproche.
Seguiva ricorso in appello da parte della consorziata, la quale contestava la pronuncia di primo grado che aveva accolto le censure afferenti alla mancata dichiarazione di appartenenza al consorzio partecipante alla procedura in questione.
La valutazione del collegio
I giudici d’appello hanno accolto le contestazioni della consorziata, ritenendo che non vi sarebbe stata alcuna violazione in merito all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante l’appartenenza al consorzio stabile e che nel caso specifico non vi sarebbe stato alcun collegamento tra imprese partecipanti alla procedura e neppure il ricorrere di alcuna violazione in merito alla riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
A parere del collegio, la contestuale partecipazione ad una determinata gara del consorzio stabile e di una sua consorziata, ove diversa da quella designata in gara dal consorzio, non impone a quest’ultima, al riguardo, alcun obbligo dichiarativo.