Vietato applicare la rotazione nel caso di avviso a manifestare interesse aperto a tutti gli operatori economici
Tar Lombardia, Milano, sez. I n. 28/2025
Vietato applicare la rotazione nel caso di avviso a manifestare interesse aperto a tutti gli operatori economici
a cura di Stefano Usai
13 Gennaio 2025
La recentissima sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. I n. 28/2025 interviene in tema di rotazione e, in particolare, sui rapporti tra la regola dell’alternanza – chiarita nell’articolo 49 del codice dei contratti –, e l’avviso aperto a manifestare interesse della procedura negoziata (art. 50 del codice e allegato II.1).
La vicenda
Nel caso di specie, la ricorrente – affidataria del servizio almeno fino al 2023 – , contesta la propria esclusione dalla nuova procedura di affidamento per applicazione del criterio di rotazione. Altresì contesta anche l’avvenuta aggiudicazione in favore di operatore privo di esperienza pregressa.
E’ bene annotare che l’articolo 49, oggetto di recente modifica (con il correttivo di cui al decreto legislativo 209/2024) nel comma 4 ora prevede un più intenso obbligo a carico del RUP .
Più nel dettaglio la disposizione prevede, a differenza della disposizione pregressa, che la deroga alla rotazione - in caso di mercato carente di operatori economici -, possa avvenire previa certificazione sia sulla particolare struttura del mercato e sulla effettiva assenza di alternative ma necessariamente “previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”.
Solo in questo “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
Al netto della modifica citata il microsistema normativo è rimasto immutato.
In relazione al caso trattato, una procedura negoziata, il comma 5 dell’articolo 49 prevede che “le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
Uno degli aspetti pratico/operativi di particolare interesse, posto dalla disposizione in parola, è se tale previsione sostanzi un vero e proprio obbligo di non applicare la rotazione o se, invece, il RUP possa comunque, come accaduto nel caso di specie, applicare la regola dell’alternanza.
A questo dubbio operativo risponde proprio la sentenza in esame.
La sentenza