IL DIPENDENTE RUP SE NON HA LO STATUS ANCHE DI DIRIGENTE FA SOLO IL RUP ! MENTRE IL DIRIGENTE SE VUOLE PUO’ ANCHE FARE IL RUP.
Molto semplice: sta tutto scritto nel D.Lgs. 36/2023, ma anche nella L. 241/1990!
IL DIPENDENTE RUP SE NON HA LO STATUS ANCHE DI DIRIGENTE FA SOLO IL RUP ! MENTRE IL DIRIGENTE SE VUOLE PUO’ ANCHE FARE IL RUP.
a cura di Riccardo Lasca
27 Marzo 2025
Vi sono PRINCIPI in diritto amministrativo, ma anche del Pubblico Impiego contrattualizzato in Italia, che valgono per qualunque settore operativo di una PA: per i Servizi Sociali, come in Ragioneria, per il Servizio Personale come per il Servizio che si occupa di appalti/concessioni etc. Insomma detti principi rappresentano l’ A,B,C e tra essi c’è quello del riparto delle competenze funzionali tra Dirigenza e Personale delle Categorie e, recentemente, il D.Lgs. 36/2023, traguardato meglio all’uopo, ci dà ampia conferma dell’assunto di cui al titolo, confermando la sua esistenza immutata anche nel D.Lgs. 36/2023 (Codex), non senza qualche ombra (lacuna), che qui fughiamo.
Da quando si è passati (dal DLgs. 50/2016 e relative LL.GG. Anac) al D.Lgs. 36/2023 con la sua infinita serie di Allegati (integrativi: I.1, .n…; II.1, ..n; etc.) non mi ero più preoccupato o meglio occupato delle funzioni del RUP (oggi Responsabile Unico del Progetto: di che? Di realizzazione del cd. “intervento” = acquisizione, che poi sia un lavoro, un bene mobile o un servizio, nulla cambia ! Prima era Responsabile Unico del Procedimento) rispetto al sovraordinato (suo) Dirigente.
RUP! Che sia un mutamento di sigla per non confonderlo col RdP di cui alla L. 241/1990 ? Se sì, sforzo inutile: il RUP del D.Lgs. 36/2023 altro non è che una specie specifica del genus del RdP di cui alla L. 241/1990; invero ne hanno scritto le funzioni - nel D.Lgs. 36/2023 - esattamente con due identici passaggi normativi (stesse identiche parole: v. in tabella infra !!!) copiati dalla L. 241/1990 e quindi la relativa Gr. vale appieno anche per codesto roboante RUP del Codice erroneamente detto dei “contratti pubblici”, quando in verità disciplina più precisamente le procedure per addivenire alla stipula del contratto e quindi per la cd. individuazione del contraente: s-t-i-p-u-l-a che non è neppure una fase del ciclo di vita dei ‘ contratti pubblici ’ (leggere l’art. 17 “Fasi delle procedure di affidamento”: la ‘stipula’ tra esse non c’è, ma guarda un po' !!!); un atto civilistico di esclusiva competenza di chi ha la rappresentanza pro-parte (struttura amministrativa singola della PA cui appartiene) della PA, cioè il Dirigente o negli Enti locali senza Dirigenza quei sfortunati dipendenti delle Categorie cui ex art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (TUAL), previa nomina del Sindaco, spetta l’esercizio di funzioni dirigenziali pur non avendo lo status di dirigenti e men che meno lo stipendio (qualcosa per questi sfortunati colleghi non torna in punto di diritto nientemeno che ...costituzionale: con l’art. 36 Cost.: non dite ??? Ma questa è altra storia !!!).
Sarà stato scritto per puro diletto accademico l’art. 12 del Codex? Chi scrive crede di no: quindi va applicato in caso di lacune del D.Lgs. 36/2023 !
“Articolo 12
Rinvio esterno.
1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.”.
Ma torniamo al RUP: perché questo mio rinnovato interesse vigente il D.Lgs. 36/2023 ? Semplice: ho sentito dire da un collega esperto in materia di procedure ex D.Lgs. 36/2023 (prima ex D.Lgs. 50/2016) ‘col D.Lgs. 36/2023 è il RUP che aggiudica; è il RUP che affida’ : ovviamente stiamo parlando di RUP con ‘sopra’ un Dirigente vero o pseudo come quelle dell’art. 109 co. 2 del TUAL: vero ? Ma neppure per sogno !!!
Invero, ove il D.Lgs. 165/2001 o il D.Lgs. 267/2000 (TUAL) non riservassero al solo Dirigente il potere (la competenza!) a manifestare all’esterno la volontà dell’Ente – esattamente della singola struttura amministrativa che sta procedendo – attraverso loro provvedimenti, ma l’affidasse ordinariamente al contempo anche ai suoi vari collaboratori nominati RdP o RUP (es. EE.QQ. O Funzionari) sottoposti, si avrebbe un pluralismo amministrativo decisionale che rasenterebbe l’anarchia.
Invero, abrogato l’art. 17bis sulla Vicedirigenza per ostracismo delle OO.SS., solo eccezionalmente il TUPI consente ciò e dire il vero in via e-c-c-e-z-i-o-n-a-l-e (no gestione-organizzazione ordinaria !) solo p-a-r-z-i-a-l-e e per un tempo quindi l-i-m-i-t-a-t-o (impossibile ad esempio per la durta dell’incarico di EQ: vietatissimo!!!!), ma esattamente alle condizioni tutte di cui all’art. 17 comma 1 bis (delega di funzioni dirigenziali: e non mera delega di firma cui allude incautamente il CCNL a proposito delle EE.QQ., che è ben altro istituto!!!) che è bene rileggere spesso e con calma, diversamente (violandolo) qualunque delega del dirigente verso i suoi subordinati (EE.QQ incluse) è illegittima e l’atto adottato impugnabile e annullabile dal TAR perché viziato da incompetenza, eccolo pro bona memoria:
“1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, (((solo = delega parziale !!!))) alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 (((NON ANCHE ALTRE!!!))) a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103*** del codice civile. (((*** = al mero dipendente delle Categorie delegato – che non può rifiutare la delega! – non spetta alcun trattamento economico aggiuntivo, pur avendo responsabilità dirigenziali dirette come un vero Dirigente: e l’art. 36 Cost. ???!!!)))”.
Per quanti avessero dei dubbi (magari offuscati da qualche norma di CCNL che assolutamente non può normare materia attinente lo status di dipendente pubblico riservata alla legge dall’art. 97 Cost. !!!), si consiglia di leggere e rileggere le norme di cui sopra e il capitolo che qualunque manuale di diritto amministrativo dedica alla COMPETENZA in generale e presso le PP.AA. italiane.
Torniamo quindi al dipendente RUP ex D.lgs. 36/2023 e vediamone, dunque, come al solito la normazione attinente a conferma - di siffatta affermazione in risposta - ma traguardandola con quella del modello generale ex L. 241/1990, attenzione alle parti esattamente ‘collimanti’: casomai intra D.Lgs. 36/2023 il Legislatore delegato abbia fatto qualche clamoroso strappo alle suddette regole generali sulla competenza:
L. 241/1990 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.2 all’ art. 15
Articolo 5
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede (((CON ATTO FORMALE!))) ad assegnare a séo ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
>della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente,
>dell'adozione del provvedimento finale. (((MA EX ART. 97 COST + TUPI ART. 17 SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE: NON PERCHE’ LO DECIDE ARBITRARIAMENTE IL DIIRGENTE CON ATTO INTERNO ORGANIZZATORIO CON CUI DELEGA LA COMPETENZA ‘A PIACIMENTO” !!!)))
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione (((FORMALE))) di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto (((= il dirigente))) alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
(…)
Articolo 6
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d ) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB:
e) adotta,ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione(((= il DIRIGENTE ex lege))).
L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale(((= IL DIRIGENTE di norma; anche un DIPENDENTE ad es. ex art. 17 comma 1bis))), ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimentose non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.(((REGOLA GENERALE PUNGENTE NON POCO se tra Dir. E RUP c’è attrito ….e NBNBNB è valida sicuramente anche per il D.Lgs. 36/2023 che all’art. 12 rinvia per quanto in esso non normato alla L. 241/1990!!!)))
Articolo 7
Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.
1. Il RUP:
a) effettua la verifica della documentazione amministrativaqualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
o non sia costituito unapposito ufficioo servizioa ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;
esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;(((locuzione sibillina: le decisioni = manifestazione della volontà della PA- struttura procedente spettano ex art. 97 Cost. + TUPI sempre per legge al Dirigente: a che decisioni allude questo passaggio normativo ??? Ad es. v. infra lett. d) ma trattasi di norma chiaramente derogatoria alla regola generale della competenza generale del Dirigente ad assumere DECISIONI A RILEVANZA ESTERNA !!!)))
b) svolge la verifica di congruità delle offertein caso di aggiudicazione con il criterio delminor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi dellastruttura di supportoistituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata (((NB: di essa non c’è traccia all’art. 15 del Codex !!!)));
c) svolge la verifica sulle offerteanormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata(((v. sopra punto b))) ai sensi dell'articolo 93 del codice;
d) dispone le esclusioni dalle gare; (((DEROGA espressa al proncipio
e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano (((SOLO)))alla commissione giudicatrice;
f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione (((NON ANCHE AD AFFIDARE AL MIGLIOR OFFERENTE!!!))) delle offerte economiche;
NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB:
g)adottail provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante(((??? TALE ORDINAMENTO INTERNO NON PUO’ MAI DEROGARE ALL’ART. 97 COST. + NORME DEL TUPI/TUAL SULLA COMPETENZA: spetta sempre al Dirigente, salvo che la l-e-g-g-e solo la l-e-g-g-e (mai un Regolamento dell’Ente e men che meno l’atto PRIVATISTICO DI NOMINA A RUP: è un ordine di servizio!!!) disponga diversamente!!!)))),