Illegittimo inserire nel bando una clausola che prevede patrimonio doppio all’importo del contratto
violazione dell’articolo 100 del nuovo Codice Appalti.
Illegittimo inserire nel bando una clausola che prevede patrimonio doppio all’importo del contratto
Anac delibera N.395 del 30 luglio 2024,
12 Settembre 2024
Inserire in un bando una clausola che prevede l’obbligo per partecipare alla gara di dimostrare il possesso di un patrimonio netto di gran lunga superiore al doppio dell’importo del contratto è illegittimo, in quanto costituisce violazione dell’articolo 100 del nuovo Codice Appalti.
E’ quanto ha evidenziato Anac con la delibera N.395 del 30 luglio 2024, un parere di precontenzioso riguardante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di un comune campano della città metropolitana di Napoli.
“La clausola del disciplinare nella gara – scrive l’Autorità nella delibera - è da ritenersi illegittima in quanto contraria alle previsioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 12. La stazione appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato”.
L’istruttoria di Anac è partita dopo la richiesta di una società in cui veniva chiesto di verificare la legittimità del bando di gara del comune vesuviano nella parte in cui prevede quale requisito di capacità economico finanziaria a pena di esclusione il possesso di un patrimonio netto pari a venti milioni di euro.
Il Comune campano aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027 di importo pari a 116.200 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo tramite piattaforma digitale.