INDICAZIONI ANAC IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DA SVOLGERE DURANTE LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.
deliberazione ANAC n. 497 del 29/10/2024
INDICAZIONI ANAC IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DA SVOLGERE DURANTE LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.
a cura di Davide Benintende
20 Gennaio 2025
Anac con deliberazione n. 497 del 29/10/2024 è intervenuta al fine di chiarire alle stazioni appaltanti le corrette modalità di espletamento dei controlli e verifiche da adottare nelle procedure ad evidenza pubblica D. Lgs. 36/2023. Circa la corretta configurazione della lex specialis e del contratto d’appalto e verifica delle migliorie, ANAC precisa che costituisce buona prassi l’adeguata e puntuale predisposizione della documentazione di gara, inserendo previsioni dettagliate nei capitolati speciali e nei contratti, concernenti una analitica regolamentazione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione, anche mediante tempistiche e modalità prestabilite a monte. È necessario nella predisposizione della documentazione provvedere alla delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli nel caso concreto nonché prevedere l’effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l’individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall’offerta tecnica dell’appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore. È, altresì, opportuno prevedere sempre in maniera esaustiva le fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento.
Del pari, costituisce buona prassi prevedere, nella documentazione contrattuale, specifiche modalità di verifica e controllo delle migliorie offerte dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara, oltre che le specifiche conseguenze connesse all’inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto. Ciò in quanto è stato riscontrato che la formulazione troppo generica delle clausole di un capitolato speciale d’appalto può determinare criticità nell’espletamento dei controlli in fase esecutiva, generando difficoltà nelle concrete modalità attuative dei controlli ad opera dei soggetti preposti dalle diverse stazioni appaltanti, in assenza di indicazioni chiare e precise contenute nei documenti di gara. A tale riguardo è stato riscontrato nello svolgimento dell’attività di vigilanza condotta da Anac, che il controllo operato dai DEC e dai RUP è solo successivo e prende spesso avvio da segnalazioni dei fruitori del servizio o dai feedback negativi correlati ad avvenimenti critici e patologici delle prestazioni rese dall’appaltatore. Simili forme di controllo non possono essere qualificate come adeguate e sufficienti, non risultando conformi a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, che anzi impone una puntuale verifica (attiva) sull’esatto adempimento delle obbligazioni previste dai documenti contrattuali, integrati dall’offerta tecnica, anche sotto il profilo qualitativo. Circa l'implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli l'Authority precisa che al fine di permettere ai soggetti deputati all’espletamento dei controlli in fase esecutiva di svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, è necessario che ogni stazione appaltante fornisca loro la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, anche in termini di personale, per garantire la completezza, la correttezza e l’effettività del controllo. Ciò anche in considerazione della particolare complessità e rilevanza delle attività svolte. A tal proposito si richiama l’attenzione sulla centralità attribuita nel nuovo codice dei contratti pubblici al principio di risultato, declinato come attuazione, nel settore dei contratti...