Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti
requisito di iscrizione nelle white list
Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti
Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024
03 Ottobre 2024
Gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti. Lo ha chiarito Anac con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, riguardante una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.
L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione - scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.
“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle...