Procedure negoziate, no a inviti su ordine cronologico o base territoriale. Salvo casi eccezionali
procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori
Procedure negoziate, no a inviti su ordine cronologico o base territoriale. Salvo casi eccezionali
Atto del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 20 novembre 2024
12 Dicembre 2024
In una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori, l’invito degli operatori economici generalmente non può avvenire basandosi sull’ordine cronologico di arrivo delle relative manifestazioni di interesse. Inoltre, salvo eccezionali situazioni motivabili, si deve evitare di porre limiti su base geografica e va rispettato con attenzione il principio di rotazione. È quanto ribadisce l’Anac con Atto del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 20 novembre 2024, relativo agli esiti di un’attività di vigilanza sul comune di Mornago nella provincia di Varese, avviata in seguito a segnalazioni su una procedura negoziata per l’affidamento di alcuni lavori stradali.
Il caso affrontato ha permesso all’Autorità di ricordare all’ente comunale come la scelta di selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, imponga un limite di accesso alla procedura che è in contrasto con la normativa vigente. Nello stesso Codice degli appalti, infatti, è specificato espressamente che per l’invito degli operatori non può essere utilizzato il sorteggio o un altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, a meno che non si sia in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, in cui non risulti assolutamente praticabile nessun altro metodo di selezione compatibile con il celere svolgimento della procedura.
La nota richiama, tra l’altro, il Comunicato del Presidente Anac del 5 giugno 2024 con cui l’Autorità si era già occupata della questione del ricorso al criterio cronologico, considerandolo addirittura più critico rispetto a quello del sorteggio: selezionare gli operatori sulla base dell’ordine di arrivo delle loro manifestazioni di interesse, infatti, è equiparabile a un’estrazione casuale e in più “espone al rischio – soprattutto nel caso di utilizzo di elenchi – di offerte concordate nonché di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell’indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l’offerta per primi o comunque tra i primi”.
Con gli approfondimenti svolti sul caso analizzato, è anche emerso come per la selezione degli operatori (almeno cinque da invitare secondo la normativa) fosse stato proposto un criterio per ripartire gli inviti in modo da avere due imprese provenienti dalla provincia di appartenenza del Comune appaltante, due imprese provenienti dal resto del territorio lombardo e una dal territorio nazionale, peraltro tenendo conto della sede legale anziché di quella operativa. La fattispecie ha fornito l’occasione per ribadire, come già fissato da consolidato orientamento, che la diversa dislocazione geografica delle imprese invitate rappresenta un criterio derogatorio alle norme del Codice degli appalti, in quanto, con l’introduzione di limitazioni di...