Ribasso dei costi per il personale consentito, se giustificato da un’organizzazione più efficiente
divieto di ribasso dei costi del personale
Ribasso dei costi per il personale consentito, se giustificato da un’organizzazione più efficiente
parere di precontenzioso, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 491 del 29 ottobre 2024
13 Novembre 2024
Il divieto di ribasso dei costi del personale in sede di gara non va considerato in senso assoluto e inderogabile. Durante la verifica dell’anomalia, infatti, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni può dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una organizzazione aziendale più efficiente.
È quanto emerge dal parere di precontenzioso, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 491 del 29 ottobre 2024, relativo all’affidamento del servizio di rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Museo Pietro Griffo con gara indetta dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
Nel caso specifico, il raggruppamento temporaneo di imprese giunto secondo nella gara ha contestato l’aggiudicazione alla società vincitrice per aver presentato un’offerta con un ribasso della base d’asta pari quasi al 50% , mentre la stazione appaltante ha valutato positivamente la congruità della stessa offerta in seguito alla verifica dell’anomalia. In particolare, è stato contestato che, in quest’ultima sede, la società vincitrice avrebbe dichiarato in modo ingiustificato un costo della manodopera inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di offerta, modificando così il quadro economico. La stazione appaltante, invece, ha spiegato che il costo della manodopera risulta rispettoso dei minimi salariali retributivi e che, per quanto riguarda la contestazione della modifica del quadro economico, è avvenuta una correzione dell’importo della manodopera il quale, soltanto per un mero errore, risultava superiore a quello indicato nel disciplinare di gara.
Nel corso del contraddittorio, infatti, la società vincitrice ha difeso la congruità e l’affidabilità della propria offerta e la sostenibilità delle spese per il personale: ha specificato, in particolare, di aver lasciato invariato il costo della manodopera indicato nel disciplinare come non soggetto a ribasso; inoltre, la contestazione arrivata dal secondo classificato sarebbe il frutto di un errore di calcolo, dovuto al fatto di aver preso a riferimento l’importo complessivo del costo del personale senza però includere il margine di guadagno, reso possibile dalle capacità di riduzione di taluni costi nell’ambito del servizio grazie ad esempio a...