Consegnatari e Debito di custodia
Sent. n. 442/2024 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Consegnatari e Debito di custodia
a cura di Adelia Mazzi
16 Settembre 2024
La Sent. n. 442/2024 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA sottolinea la normativa circa l’obbligo di resa di conto per i beni immobili nonché per i beni mobili senza obbligo di custodia ed in via subordinata ha rilevato l’irregolarità del conto in presenta di una mera elencazione dei beni dell’Ente senza l’indicazione del numero di inventario e del relativo valore. Solo i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non lo sono i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi), come da art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 stabilente che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano “maneggio di denaro ovvero debito di materia”, intendendosi per “materia” i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).
Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino.
Conseguentemente esiste la esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di gestione compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede...