Gestione economale
Sezione seconda giurisdizionale Centrale D’appello Sentenza n. 197/2024
Gestione economale
a cura di Adelia Mazzi
09 Settembre 2024
La Sezione seconda giurisdizionale Centrale D’appello con Sentenza n. 197/2024 rimarca che le spese economali rivestono carattere residuale e minimale e rispondono alla esigenza di consentire all’amministrazione di far fronte con immediatezza a spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa potrebbe determinare un ostacolo al buon andamento, in termini di efficacia, efficienza e speditezza dell’azione amministrativa. Quindi trattandosi di una gestione in deroga, sia alla programmazione che all’ordinario procedimento di spesa, l’economo è obbligato a utilizzare il fondo economale per le sole spese tassativamente previste dal regolamento, a prescindere da ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate. Conseguentemente, il superamento dei limiti di spesa, seppure sia indicativo di una gestione non regolare, non determina di per sé un ammanco, addebitabile al contabile per liquidare il quale è altresì necessario che la spesa sostenuta, oltre al superamento del limite previsto, non rientri tra quelle previste nel regolamento.
Inoltre la Corte enuncia che per la voce ‘sopravvenienze passive’, si tratta di buoni di pagamento relativi a...