IL TAGLIO DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO PER I RITARDI NEI PAGAMENTI
Le difficoltà di cassa e le irregolarità dei Durc
IL TAGLIO DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO PER I RITARDI NEI PAGAMENTI
a cura di Arturo Bianco
15 Aprile 2024
Le difficoltà di cassa e le irregolarità dei Durc non legittimano il ritardo dei tempi di pagamento, che deve essere sanzionato per tutti i dirigenti e/o i responsabili negli enti che ne sono privi con il taglio di almeno il 30% della indennità di risultato.
Il mancato rispetto dei tempi di pagamento determina la necessità di tagliare la indennità di risultato dei dirigenti o dei responsabili negli enti privi di dirigenti di almeno il 30%. Le difficoltà di cassa e le irregolarità nei DURC non giustificano il ritardo. Il calcolo può essere fatto in modo differenziato negli enti in cui vi sono più codici univoci. I revisori dei conti verificano il rispetto dei tempi di pagamento e gli organismi di valutazione l’applicazione della sanzione in caso di mancato rispetto dell’obbligo. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2024 e della RGS n. 17/2024, nonché delle faq elaborate dalla stessa RGS e dall’IFEL. Esse ci dicono che l’obiettivo deve essere contenuto nel piano delle performance, mentre ha un carattere sostanzialmente facoltativo l’inserimento nel contratto individuale.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE
E’ stato fissato l’obiettivo di contenere “in 30 giorni l’indicatore del tempo medio ponderato di pagamento, con l’eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale il cui indicatore può arrivare fino a 60 giorni, ed in zero giorni l’indicatore del tempio medio ponderato di ritardo. La base di calcolo è fornita dal sistema informativo della PCC, la Piattaforma dei Crediti Commerciali - che elabora i suddetti indicatori sulla base delle informazioni relative alle fatture ricevute e ai pagamenti delle stesse”. Ci viene subito ricordato che “in merito alla definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni e alla possibilità di estendere i termini di pagamento in attuazione dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002”, occorre rifarsi alla circolare della stessa RGS n. 15/2024.
La decorrenza dei 30 giorni matura a fare data dalla consegna della fattura all’ente da parte dello SDI ed il tempo si calcola senza considerare le scadenza inserite dal debitore nella fattura.
Inoltre, occorre ricordare che un termine diverso di pagamento deve essere pattuito nel contratto. Si considera effettuato il pagamento alla data del mandato presente nell’OPI e quando lo stesso è inserito dall’ente tesoriere/cassiere nel giornale di cassa. Se nel contratto la scadenza è a 60 giorni, l’ente dovrà effettuare apposita comunicazione e, in ogni caso, indicare tale termine nella data di scadenza del mandato di pagamento.
LE DIFFICOLTA’ DI CASSA
Ci viene espressamente ricordato che, sulla base delle regole dettate dalla cd armonizzazione degli strumenti contabili, “gli stanziamenti di cassa devono tener conto dell’effettiva capacità dell’ente di pagare nel rispetto dei tempi di pagamento e assicurare a fine esercizio un fondo di cassa finale non negativo”. La violazione di questo principio fa venire meno “la veridicità e l’attendibilità” del bilancio. Di conseguenza, occorre “sensibilizzare i competenti uffici delle entrate ad anticipare l’emissione di avvisi di accertamento e l’attività di recupero coattivo, senza attendere l’approssimarsi dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge; parallelamente le previsioni degli stanziamenti di cassa dovrebbero essere formulate...