La Circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate sul bonus 100 euro
Circolare n. 19/E del 10/10/2024 Agenzia delle Entrate
La Circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate sul bonus 100 euro
a cura di Pierluigi Tessaro
14 Ottobre 2024
Con la Circolare n. 19/E del 10/10/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per l’erogazione dell’indennità netta di € 100, c.d. “Bonus Natale”, previsto dall’art. 2 bis del D.L. n. 113 del 9/8/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 7/10/2024 (Decreto “Omnibus”).
In premessa, l’Agenzia precisa che l’indennità una tantum per l’anno 2024 sarà erogata ai soli lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore domestico, in relazione al periodo di lavoro svolto e che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.
L’art. 2-bis, comma 1, del decreto Omnibus, stabilisce che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge 111/2023, per l’anno 2024 venga erogata un’indennità di € 100 ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 28.000 nell’anno d’imposta 2024;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/86 (TUIR), oppure abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo monogenitoriale.
Per nucleo monogenitoriale si intende quando l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus), oppure è stato affidato o affiliato ad un solo genitore destinatario del bonus.
Nel caso in cui l’altro genitore sia deceduto o non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, oppure sia stato adottato da un solo genitore o affidato o affiliato ad un solo genitore, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, il bonus spetterà all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.
In merito alla nozione di coniuge, l’Agenzia ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’Agenzia precisa, inoltre, che, nelle ipotesi in cui il figlio risulti fiscalmente a carico di entrambi i genitori, non verrà corrisposto il bonus.
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Ciò significa che il bonus non verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti incapienti, cioè quelli che hanno un reddito talmente basso da non poter fruire di detrazioni e/o deduzioni e che si trovano nella c.d. «no tax area», cioè inferiore a € 8.500 per l’anno 2024.
Per fruire dell’indennità è necessario essere titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Anche i dipendenti con contratto part-time orizzontale, verticale o ciclico percepiranno il bonus, che verrà erogato per intero e, quindi, non subiranno alcuna riduzione.
L’indennità non verrà, invece, corrisposta alle figure assimilate ai lavoratori dipendenti, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.