Concessioni demaniali marittime
Consiglio di Stato (sez. VII) nella sentenza n. 2679 del 19 marzo 2024.
Concessioni demaniali marittime
La proroga è in contrasto con il diritto europeo
15 Aprile 2024
Non è allineata al diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime. A ricordarlo è il Consiglio di Stato (sez. VII) nella sentenza n. 2679 del 19 marzo 2024.
Il caso analizzato dai giudici
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici una società, titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico – ricreativo risalente agli anni ’60, impugnava la sentenza con la quale il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso le deliberazioni assunte da un Comune in materia di concessioni demaniali marittime, nonché la determinazione con la quale l’ente locale aveva disposto di “ritirare totalmente” il provvedimento avente ad oggetto l’estensione della durata della concessione nella titolarità della società sino al 31 dicembre 2033, in applicazione dell’art. 1, commi 682 e 684 della l. n. 145 del 2018.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuta fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’amministrazione comunale, in considerazione dell’intervenuta abrogazione, nelle more della definizione del giudizio, delle disposizioni invocate dalla società, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022, che, nella formulazione originaria, ha previsto la scadenza del termine di efficacia delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, in linea con l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021.
La tesi della società appellate
La società appellante contestava la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario, sulla asserita peculiarità della propria posizione, essendo stata prevista la sopra indicata estensione della concessione, in ragione dei “danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari”, assumendo pregnanza, a tal fine, una mareggiata verificatasi nel mese di ottobre 2018 che aveva colpito parte del litorale.
Dalla sopra illustrata specificità della propria posizione, l’appellante faceva discendere non solo l’erroneità della declaratoria di improcedibilità, stante la perdurante sussistenza di un interesse che non sarebbe stato inciso dalle previsioni della sopravvenuta l. n. 118 del 2022, tenuto conto del consolidamento del rapporto determinato dalla proroga disposta con atto del 18 febbraio 2019, ma anche l’inapplicabilità dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non essendo stata beneficiaria di una proroga ex lege, ma di un provvedimento che aveva assunto a presupposto la valutazione dei gravi danni dovuti alla predetta mareggiata.
La posizione dei giudici
Il Collegio ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso originario non recava alcuna deduzione incentrata sui profili di peculiarità della posizione della società valorizzati solo con il ricorso in appello, avendo la deducente sostenuto, invece, la spettanza in proprio favore della proroga, in applicazione dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145 del 2018, che aveva prorogato la durata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033.
Correttamente, dunque, il...