CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI e CONSEGNATARIO DI VALORI MOBILIARI
resa del conto giudiziale
CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI e CONSEGNATARIO DI VALORI MOBILIARI
a cura di Adelia Mazzi
20 Gennaio 2025
L’elemento tassativo ed ineludibile che costituisce lo spartiacque tra i consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili ed obbligati alla resa del conto giudiziale, da un lato, ed i consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla suddetta resa, dall’altro, deve essere individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali; ciò in quanto i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto dichiara la Corte dei Conti, Sezione regionale giurisdizionale del Piemonte, con Sentenza n. 264/2024, discende che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali, ai cui dipendenti comunque si applica il D.P.R. nr. 254 del 2002, non può quindi mai prescindere dall’identificazione, soggettiva ed oggettiva, di un effettivo debito di custodia del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in appositi locali previamente identificati dall’Ente ed alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell’Amministrazione, la cui complessiva movimentazione dell’esercizio deve poi transitare nel conto giudiziale.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai diversi fruitori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’Ufficio e destinati all’uso.
Mentre la Corte dei Conti, Sezione regionale giurisdizionale dell'Emilia-Romagna, con Sentenza n. 102/2024 e con riferimento ai valori mobiliari, declama nel merito, che la qualità di agente contabile spetta al legale rappresentante dell’Ente, essendo quest’ultimo che esercita i relativi diritti.
Diversamente dai beni materiali, la titolarità e gestione di quelli immateriali non può che spettare al legale rappresentante; cosa che risulta dal dettato dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui “Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”