La relazione dell'organo di controllo interno su conti giudiziali
La relazione dell'organo di controllo interno su conti giudiziali
Il conto giudiziale risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
17 Dicembre 2024
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale del Veneto con Sentenza n. 237/2024, osserva che il conto giudiziale risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Inoltre la relativa gestione, tenuto conto anche della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’Ente, appare regolare, non rilevandosi, nella gestione complessivamente considerata, irregolarità ostative all’approvazione del conto, nonché relativamente al conneso verbale di passaggio di gestione.
La corte esplicita invece rispetto all’omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione, art. 139 del c.g.c, che lo stesso costituisce un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto; rafforzandone il concetto in particolare, tramite la ripresa dell’ordinanza n. 15/2023, della medesima Sezione: “la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare...