NOZIONE DI “AGENTE CONTABILE” E “CONSEGNATARIO” BENI MOBILI ED IMMOBILI a cura di Adelia Mazzi
La denominazione di “consegnatario”, estratta dal Dpr n. 254/2002, all’articolo...
NOZIONE DI “AGENTE CONTABILE” E “CONSEGNATARIO” BENI MOBILI ED IMMOBILI a cura di Adelia Mazzi
07 Settembre 2016
La denominazione di “consegnatario”, estratta dal Dpr n. 254/2002, all’articolo 6, comma 1, stabilisce che gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato, suscettibili di assumere valenza generale e validità altresì per l'ordinamento degli enti locali, sono appunto nominati consegnatari in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di “agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”.
Si rileva che le divergenze lessicali tra le disposizioni del testo unico degli enti locali e quelle della normativa di contabilità generale dello Stato appaiono marginali, anche per la Corte dei Conti, e del tutto trascurabili a fini interpretativi, non risultando foriere di un puntuale intendimento legislativo di volere introdurre nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali.
In realtà non può trascurarsi la significativa circostanza per cui il legislatore ha inteso sottoporre gli agenti contabili degli enti locali allo stesso regime del giudizio di conto già previsto per quelli statali, nel contesto di una uniforme regolamentazione della stessa materia, risultando la disciplina enunciata per gli agenti delle amministrazioni statali l’archetipo di riferimento.
Quanto alla nozione di agente contabile e segnatamente di consegnatario deve farsi riferimento, anche per gli enti locali, all'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"), in forza del quale sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione possono, in astratto, comprendersi: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono “consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”; d) gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.
La denominazione di “consegnatario”, estratta dal Dpr n. 254/2002, all’articolo 6, comma 1, stabilisce che gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato, suscettibili di assumere valenza generale e validità altresì per l'ordinamento degli enti locali, sono appunto nominati consegnatari in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di “agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”.
In sintesi le caratteristiche del ruolo di consegnatario, è collegabile ad un'attività di presa in carico e di maneggio di beni (debito di custodia), e quindi non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché quindi si tratti di beni destinati all’uso - sebbene ancora in attesa di utilizzazione - e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.
Dall'altra parte, invece, assume importanza il fatto che, per gli immobili degli enti locali, la disciplina legislativa prevede comunque garanzie diverse dalla resa del...