Decreto 11 ottobre 2021
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 11 ottobre 2021
Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
25 Novembre 2021
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui e' stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1037 a 1050, concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea «Next generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - PNRR;
Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 che prevede quanto segue: «con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037»;
Visto l'art. 15, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 6 con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che ha reso parere favorevole nella seduta del 22 settembre 2021;
Considerata la necessita' di procedere alla definizione delle procedure amministrativo-contabili concernenti la gestione delle risorse del citato Fondo di rotazione, ivi comprese le modalita' della relativa rendicontazione ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
Decreta:
Art. 1
Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia
1. Le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nonche' le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento viene effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse affluite· in ciascun anno nei conti correnti di cui al comma 1 sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli interventi che compongono l'iniziativa Next Generation EU ed in particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per quest'ultimo distintamente per la parte relativa ai contributi a fondo perduto (grants) e per la parte relativa ai prestiti (loans), sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.
Art. 2
Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia
1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia assegnate, in particolare, a ciascun intervento del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 2, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalita':
anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione puo' essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento.
Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operativita' dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita';
una o piu' quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni.
4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalita' del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
Art. 3
Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali
1. Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, citta' metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:
a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilita' indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.
3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le societa' partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
Art. 4
Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri.
1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fomite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.
2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato.